Con avviso del 21 maggio l’Agenzia delle dogane recepisce quanto previsto dall’art 161 del Decreto Rilancio in vigore dal 17 maggio 2020 che proroga, senza sanzioni e interessi, i pagamenti dei diritti doganali (e effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), in scadenza tra la data del 1° maggio e la data del 31 luglio 2020.
La suddetta proroga riguarda i titolari del conto di debito doganale che si trovino in gravi difficoltà di carattere economico o sociale e che appartengano alle categorie individuate:
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soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, areo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare comprese la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift (ossia soggetti di cui art. 61, comma 2, lettera n) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27)
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soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto e con specifica diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del periodo precedente (ossia soggetti indicati dall’art. 18, commi 1, del decreto-legge 8 aprile, n. 23)
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soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto e con specifica diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del periodo precedente (ossia soggetti indicati dall’art. 18, commi 3, del decreto-legge 8 aprile, n. 23)
Attenzione va prestata a quanto precisa il provvedimento della agenzia:
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il campo di applicazione della norma include la scadenza di pagamenti già prorogati di 30 giorni in base alle disposizioni su citate;
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ai titolari di pagamenti scaduti tra il 1°e l’8 maggio 2020 e già prorogati di 30 giorni (secondo la Direttoriale n. 121878/ RU del 21/4/2020) potrà essere accordata, su istanza di parte ed in presenza di “gravi difficoltà di carattere economico o sociale”, l’estensione di tale proroga a 60 giorni;
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l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conserva, in ogni caso, in applicazione dell’art.112 del CDU, la possibilità di valutare, in presenza di parametri diversi, istanze per l’autorizzazione ad altre agevolazioni di pagamento, qualora supportate dalle necessarie evidenze attestanti la gravità della situazione economica o sociale.
Si ricorda che la determinazione direttoriale n 121877 aveva disposto la proroga di 30 giorni dei diritti doganali in scadenza dal 23 aprile 2020 all’8 maggio 2020 senza alcuna applicazione di sanzioni né interessi e che la stessa aveva riguardato esclusivamente alcuni operatori ossia trasportatori e operatori di logistica, ora viene estesa a tutti gli operatori (purché sussistano le condizioni previste dall’art.112 comma 3 del Reg. UE 952/2013) titolari di “conto di debito”
Tale proroga non era automatica ma per beneficiarne i soggetti interessati avevano presentato un modello appositamente predisposto per la domanda.
La domanda, supportata da attestazione di professionista iscritto all’Ordine dei Commercialisti o al Registro dei Revisori Contabili o all’Albo Speciale delle Società di Revisione, doveva certificare l’aver subito nei mesi di marzo e/o aprile 2020 una diminuzione del fatturato.