L'utilizzo dello smart working ( lavoro agile) per far fronte all’ emergenza coronavirus si è rivelato uno strumento di salvezza per tante attività economiche altrimenti bloccate per la necessità di distanziamento sociale . Ha consentito infatti di salvaguardare l'unica forma di sicurezza imposta dall'emergenza epidemiologica pur consentendo a tante attività amministrative, di servizio alle aziende, di consulenza, professionali, editoriali, ecc e di continuare senza praticamente interruzioni o disservizi .
Un aspetto puo essere da valutare ed è la gestione dei controlli sul lavoratore. Ciascun datore di lavoro infatti ha necessità di verificare il corretto svolgimento delle attività aziendali e la distanza sembrerebbe, in generale, una difficoltà ulteriore, posto che anche nel lavoro in azienda lo Statuto dei lavoratori pone importanti limitazioni a salvaguardia della dignita del dipendente e della sua privacy ( a questo proposito si veda "Controllo a distanza dei lavoratori il parere del Garante". Vero è che molti studi sulle esperienze di lavoro agile ormai diffuse, specialmente nelle grandi aziende, hanno riportato dati sulla produttivita e il benessere del personale estremamente positivi .
Oggi che lo smart working è diventato estremamente diffuso, sono molte le aziende che si trovano a fronteggiare questa difficoltà.
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CONTROLLI VIETATI
- Sono vietati in generale l’ installazione e l’ utilizzo di apparecchiature e sistemi di controllo a distanza in azienda sullo svolgimento della prestazione lavorativa del dipendente. Il ricorso a questi apparecchi può essere consentito solo in caso di accordo sindacale o di autorizzazione dall’ Ispettorato territoriale del lavoro, per motivi di sicurezza aziendale. ( Controllo a distanza serve il DVR per l'autorizzazione" Questo aspetto dunque perde importanza nel lavoro da casa.
- Sono vietati software aziendali di verifica della navigazione in internet, webcam , tecnologie per la geolocalizzazione del lavoratore tranne che se applicati sugli strumenti di lavoro di proprietà del datore di lavoro. La giurisprudenza su questi aspetti ha dato letture a volte contrastanti . Si veda a questo proposito ad es. "Controllo a distanza: niente licenziamento"
COSA E' CONSENTITO
- Il Jobs act con il dlgs 151 2015 consente il controllo mirato sugli smartphone e pc aziendali ma precisa che “i dati e le informazioni ottenuti tramite gli strumenti di controllo a distanza sono utilizzabili ai fini del rapporto di lavoro solo a condizione che sia stata data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’ uso e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196″. Sugli strumenti aziendali comunque il dipendente non ha garantita la segretezza dell'attività . (vedi l'articolo"Controllo dei lavoratori e SIM aziendali")
- In questa situzione diventa fondamentale l'accordo individuale con il lavoratore in cui vanno specificate le modalità di controllo sia nei periodi di lavoro in azienda che quando l'attività si svolge in modalità agile, o smart working .
- Solo con le definizione anticipata delle condotte che danno luogo a sanzioni disciplinari il datore di lavoro puo procedere ad un controllo "da remoto" dell'attività lavorativa ed ha titolo per eventualmente procedere con sanzioni.