Con Circolare n 34 del 17 aprile 2020 il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti invia alle sedi di ciascun Ordine nuove indicazioni alla luce del Decreto Liquidità.
La suddetta circolare informa che, stanti i recenti provvedimenti del DL n.23 dell’8 aprile 2020 secondo quanto previsto dall’art 37 sono stati prorogati ulteriormente al 15 maggio 2020 i termini riguardanti i procedimenti amministrativi, sia su istanza che d’ufficio, “pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data”.
Resta comunque valido ai sensi dello stesso art. 103 sempre al comma 1 quanto detto per le pubbliche amministrazioni che dovranno adottare misure atte ad assicurare una ragionevole durata dei procedimenti pendenti dando peraltro priorità a quelli ritenuti urgenti su motivazione degli interessati.
Pertanto, stando alla informativa del CNDCEC gli Ordini locali dovranno assicurare, pur nel rispetto della normativa atta a tamponare la diffusione del contagio da covid 19, la propria attività amministrativa anche nel periodo di emergenza sanitaria.
Ciò vuol dire che le attività di cui all’art. 12 del Dlgs n 139/2005 inerenti “Le attribuzioni del Consiglio dell'Ordine” e di seguito elencate in via sintetica dovranno essere svolte assicurando la possibilità di riunioni via internet.
Si precisa inoltre che il ricorso ai provvedimenti del Presidente del Consiglio dell’Ordine previsti ex art 11 dello stesso decreto legislativo, è consentito solo in casi residuali per ragioni oggettive e documentate ove non sia possibile fare ricorso alla via telematica.
Sintesi dell’art. 12 del Dlgs n 139/2005 "Le attribuzioni del Consiglio" il Consiglio: