L’Agenzia delle Entrate, con Risposta all’interpello n. 106 del 15 aprile 2020 (consultabile nel file allegato), ha indicato i presupposti per applicare il regime forfetario, chiarendo la situazione relativa ad un contribuente non residente.
In particolare, l’Agenzia ha ricordato che, i soggetti non residenti, non possono avvalersi del regime agevolato se non i casi eccezionali.
L’unica ipotesi in cui risulta possibile, richiede due condizioni:
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il contribuente deve avere la residenza in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni;
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il soggetto deve aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto.
Ciò è previsto dall’ art. 1, comma 57, lettera b) della legge n. 190/2014, la cui finalità è quella di garantire il trattamento fiscale agevolato solo a soggetti che, seppur non residenti, rispettino i due requisiti essenziali sopra citati. In particolare, l’intenzione è quella di escludere dall'agevolazione i soggetti che producono prevalentemente redditi all'estero e quelli che risiedono in un paese extra UE.
In generale, i requisiti per accedere al regime forfetario sono stati recentemente trattati, in più occasioni, dall’Agenzia, anche considerando che questo regime è stato oggetto di svariati interventi normativi.
Si ricorda infatti che:
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la legge n. 190/2014 ha introdotto il regime forfetario per le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale e che siano in possesso del requisito dei ricavi, e non incorrano in una delle cause di esclusione previste;
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la legge di Bilancio 2019 ha poi apportato alcune correzioni alla normativa precedente, prevedendo la soglia massima di 65.000 euro di ricavi o compensi percepiti come sola condizione di accesso e alcune cause di esclusione;
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infine, la legge di Bilancio 2020 ha apportato ulteriori modifiche, prevedendo un’altra condizione di accesso quali:
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spese complessivamente sostenute non superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari
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non aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro
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ulteriori cause ostative.