News Pubblicata il 20/04/2020

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Termine per i depositi bilanci 2020

Fermo il termine di 30 giorni per il deposito dei bilanci approvati nei primi mesi del 2020



La circolare n 3723/C del Ministero dello Sviluppo economico datata 15 aprile 2020 comunica alle Camere di Commercio e Unioni regionali che NON ci sarà alcuna proroga per il deposito dei bilanci.

I bilanci andranno presentati presso il Registro delle imprese entro 30 giorni dalla loro approvazione, così come prevede la norma ordinaria.

Si ricorda però nella stessa circolare che, secondo quanto previsto dal Decreto Cura Italia n 18/2020, tutte le società tenute all’obbligo di bilancio hanno ottenuto in ragione della emergenza da Covid 19 la possibilità di convocare le assemblee nel termine più consistente di 180 giorni invece di quello previsto ordinariamente di 120 giorni.

La conferma dei termini di presentazione dei bilanci in 30 giorni dalla loro approvazione presso il registro delle imprese è rilevante anche per quanto riguarda gli articoli del Codice civile 2630 e 2631 rispettivamente in materia di omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi e di omessa convocazione dell’assemblea.

Ai sensi dell’art 2630 cod civ sono infatti previste sanzioni amministrative pecuniarie da 103 a 1.032 euro per chi essendovi tenuto ometta di eseguire denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese.

Si noti comunque che la possibilità di differimento della convocazione dell’assemblea delle società se da un lato ha consentito di poter avere tempi più fluidi, in ragione dei blocchi previsti per il contenimento dei contagi da covid 19, dall'altro determinerà per quanto riguarda l’informativa, la disponibilità di maggiori informazioni e quindi la necessità di inserirle nella nota integrativa.

Va anche sottolineato che alla luce delle recenti novità sugli aiuti per la liquidità alle imprese, le società potrebbero avere invece “fretta” di chiudere i bilanci in tempi rapidi per poterne presentare copia agli istituti di credito per il rinnovo di affidamenti (spesso le banche chiedono l’ultimo bilancio approvato o presentato).

Ad esempio, per il fondo centrale di garanzia, la garanzia, alla luce delle novità legislative, è stata innalzata al 90% e si applica su finanziamenti che sono calcolati sul maggiore di tre elementi, il secondo dei quali è il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy


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Circolare Mise 15 aprile 2020

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