Con il Messaggio n. 1633 del 16 aprile l'INPS comunica alcune novità sulla validita dei modelli A1 per la tutela previdenziale dei lavoratori distaccati all'interno dell'unione europea, legato al momento emergenziale dovuto all'epidemia Covid 19.
Viste le restrizioni imposte alla libera circolazione dei cittadini e dei lavoratori e all'utilizzo di smart working il Ministero del lavoro ha infatti concordato con le altre istituzioni europee un ampliamento della validità delle certificazioni attualmente utilizzate per il distacco dei lavoratori operanti in tutto lo Spazio economico europeo .
In particolare è stato stabilito che :
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il certificato A1 utilizzato ai fini del distacco ( articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 883/2004), con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, nell’ipotesi in cui il lavoratore fosse costretto a rimanere nel paese ospitante, resta valido fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 luglio 2020 anche in assenza della richiesta esplicita di deroga
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i Formulari A1 utilizzati per determinare la legislazione applicabile sulla base del concetto di “attività prevalente” per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in due o più Stati ( pari al 25% dell’attività complessiva) , rilasciati prima dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, restano validi a prescindere dalle variazioni della soglia percentuale dell’attività complessivamente svolta . Cio consentira a coloro che possono essere stati costretti a rimanere nello Stato estero in ragione delle restrizioni per l'emergenza Coronavirus a non sottostare a modifiche dei parametri di valutazione dell’attività lavorativa e alla conseguente possibile applicazione della legislazione previdenziale estera .