Con Circolare del 14 aprile del Ministero dell’interno si inviano ai prefetti indicazioni per l’applicazione del DPCM del 10 aprile recante disposizioni per tutto il territorio nazionale e per il periodo dal 14 aprile al 3 maggio 2020, di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid 19.
Le suddette misure sono:
Il dpcm confermando il regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, prevede la riapertura di:
Il provvedimento ribadisce l’obbligo di assicurare nei luoghi aperti al pubblico:
Stando a quanto chiarito dalla suddetta circolare il dpcm conferma la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle espressamente indicate, ed amplia il novero delle attività già consentite, ricomprendendovi anche quelle funzionali alla continuità delle filiere delle attività individuate al comma 7 dell’articolo 2 dello stesso Decreto.
Il decreto sottopone alcune delle attività indicate al sistema della preventiva comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, innovando la precedente disciplina che prevedeva invece il meccanismo dell’autorizzazione.
Ulteriore elemento di novità, è data dalla previsione che, in sede di valutazione delle condizioni richieste dalla norma per la prosecuzione delle attività per le quali opera l’obbligo della comunicazione, il Prefetto adotti l’eventuale provvedimento di sospensione, sentito il Presidente della Regione.
Un ulteriore, nuovo specifico obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto è introdotto, anche con riferimento alle attività sospese, nei seguenti casi:
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