L’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 102 del 14 aprile 2020 (consultabile in allegato), sì è pronunciata con riferimento all'applicazione del regime cd. “Forfetario” ed alle relative cause ostative.
In particolare, è stato chiarito che, la causa ostativa all'applicazione di tale regime, secondo la quale il contribuente che nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti la soglia dei 30mila euro, non può avvalersi di tale tassazione agevolata, vale soltanto per gli emolumenti ordinari.
Nella vicenda sottoposta all’ attenzione dell’Agenzia, il contribuente desiderava infatti sapere se poteva continuare ad avvalersi del regime agevolato nell’anno 2020, avendo percepito:
- un reddito da pensione inferiore a 30mila euro nel 2019;
- un arretrato Inps, in via straordinaria, per l'anno 2018 con il quale eccedeva la soglia prevista.
L’Agenzia risponde all’istanza affermativamente, facendo presente che i redditi straordinari e ordinari non si sommano ai fini del calcolo del limite per poter accedere al regime forfetario.
Conseguentemente l’arretrato Inps, percepito in via straordinaria dal contribuente nel 2019 (riferito al 2018), non deve essere sommato al reddito da pensione 2019 (inferiore a 30mila euro) e pertanto non incide sulla soglia necessaria per godere del regime di favore.
L’Agenzia ha quindi confermato all’istante la possibilità di continuare ad avvalersi del regime forfetario nell’anno 2020, specificando che la causa ostativa (ai sensi dell’art. 1, lett. d-ter), comma 57, L n. 190/2014), fa riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, e pertanto, a incidere sul calcolo della soglia, sono solo i redditi percepiti in via ordinaria.
Per completezza si ricorda che, la Legge di Bilancio 2020 (legge n.160/2019) è intervenuta con riferimento al regime forfetario, stabilendo, all’art. 1, comma 692, che non possono godere dell’agevolazione i soggetti che "nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di Euro 30.000" (art. 1, comma 57, lettera d-ter), legge n. 190/2014).
Ti potrebbero interessare gli eBook: