Pubblicato in GU del 29.04.2020 n. 110 il testo del DL del 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi.
All'interno del decreto “Cura Italia” sono confluite le norme dei due precedenti decreti varati ai primi di marzo, Dl del 09.03.2020 n. 14 e Dl del 02.03.2020 n. 9, al fine di avere un unico testo di riferimento per fronteggiare l'emergenza sanitaria.
Come indicato nel quadro di sintesi del dipartimento Bilancio, sotto il profilo degli interventi di natura finanziaria, sia il DL n. 9 del 2020 che il DL n. 18 del 2020 hanno potenziato l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa; il primo provvedimento ha inserito (art. 26) , tra le causali che possono essere addotte a supporto della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa, ai fini dell'accesso alle prestazioni del relativo Fondo di solidarietà, l'ipotesi della sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni. Il secondo decreto-legge ha esteso i benefici del Fondo anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33% rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l'emergenza coronavirus (art. 54).
Nel corso dell'esame al Senato del decreto Cura Italia sono stati ampliati i requisiti di accesso al Fondo:
Successivamente il decreto legge n. 23 del 2020 ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari alle ditte individuali e agli artigiani, nonché ai mutui contratti da meno di un anno.
Sono inoltre sospese le rate dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e le rate dei finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (art. 54-quater, introdotto al Senato).
In materia fiscale, ricordiamo che è anticipata dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020 l'efficacia delle disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini delle dichiarazioni dei redditi, con la sola eccezione relativa alle norme che impongono all'Agenzia delle entrate di rendere disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet, per le quali viene mantenuta l'efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.
E' differito al 5 maggio 2020 il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata (art. 61-bis, introdotto al Senato).
In allegato il testo del DL del 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione.