News Pubblicata il 15/04/2020

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Domande cassa in deroga: chiarimenti su orari e durata

INPS ha risposto ad alcune richieste di chiarimento in tema di compilazione delle domande di cassa integrazione del parte del Consiglio nazionale dei commercialisti



Il Consiglio nazionale degli   ordini dei dottori commercialisti CNDCEC ha diffuso venerdi alcune faq di risposta a quesiti in materia di erogazione degli assegni di cassa integrazione, istituiti dal Decreto Cura Italia per l'Emergenza Coronavirus . Alleghiamo il documento (informativa n. 32 del 10 aprile 2020 ) in fondo all'articolo .

Vediamo di seguito i principali  argomenti affrontati :

L'Inps  ha chiarito  che in caso di  pagamento diretto dell’integrazione da parte dell’INPS,  l’azienda non è obbligata a produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

per le aziende con  dipendenti che osservano diversi  orari contrattuali in una sola Unità produttiva è possibile compilare una sola domanda per tutti i beneficiari con l'orario MEDIO settimanale; l'INPS   ricorda che l'orario MEDIO settimanale si calcola dividendo le ore complessivamente lavorate in una settimana da tutti i lavoratori per il numero dei beneficiari.

Nel caso in cui la domanda di CIGO / FIS / CIGD venga inizialmente effettuata per tutte le 9 settimane  accordate dal Decreto  Cura Italia n. 18/2020 ed al termine  non risulti interamente fruita  , l'Inps afferma che c'è la  possibilità di richiedere una proroga per le settimane ancora disponibili,  purche la fruizione resti entro il termine massimo indicato dal Decreto Cura Italia ( 31 agosto 2020). Viene anche ricordato che ,  come previsto dalla Circolare INPS 58 2009,  i periodi possono essere computati con riferimento alle singole giornate di sospensione del lavoro  non obbligatoriamente per intere settimane.  Va anche considerato pero che una giornata si considera fruita anche con un solo lavoratore sospeso dall'attività .

In tema di requisito dimensionale del datore di lavoro ai fini dell’applicazione del FIS  viene chiarito che , come da Circolare Inps 176/2016 il calcolo degli occupati  deve ricomprendere  nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali mentre  per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Nel caso specifico  di un’attività stagionale che rimane aperta solo da maggio ad settembre e per la quale da ottobre a aprile dell’anno successivo viene sospesa la matricola Inps, la riattivazione della posizione  non è equiparabile ad un inizio attività  quindi per determinare la media vanno  ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta.

Puo essere utile ricordare che a fronte dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18  prevede che, per i datori di lavoro che  versano la quota di contribuzione al Fondo di Integrazione Salariale presso l’INPS, l’assegno ordinario è  previsto, oltre che per i datori che occupano più di 15 dipendenti, anche per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti. Inoltre, limitatamente all’anno 2020, all’assegno ordinario non si applica il “tetto aziendale”, ovvero il limite economico entro cui le prestazioni del FIS sono determinate per ciascun datore di lavoro.   Si sottolinea che le prestazioni del FIS spettano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

Per un riepilogo della disciplina del FIS  si puo vedere anche: " FIS fondo integrazione salariale cos'è".

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili


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FAQ cassa integrazione

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