Con la circolare n. 52 del 9 aprile INPS circolare fornisce nuove indicazioni su quanto previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, vale a dire la sospensione dal 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, integrando la circolare n. 37/2020 emanata a seguito dei precedenti decreti legge pèer i quali la sospensione era riferita solo alle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, .
Inoltre vengono specificate le istruzioni operative inerenti agli adempimenti e agli obblighi previdenziali per tutte le nuove gestioni interessate , ovvero:
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
Va ricordato che solo per le associazioni e societa sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, il termine della sospensione è fissato non al 30 aprile bensi al 31 maggio 2020.
Inoltre da precisare il fatto che non è previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
Questo l'indice completo della circolare:
1. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
1.1 Soggetti interessati alla sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
2. Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
3. Quote a carico dei lavoratori
4. Lavoratori cessati e versamento della contribuzione
5. Modalità di sospensione
5.1 Aziende con dipendenti
5.1.1 Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria
5.2 Artigiani e commercianti
5.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
5.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera
5.5 Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare
5.6 Sospensione dei versamenti contributivi dei datori di lavoro domestico ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
5.7 Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
6. Modalità di recupero dei contributi sospesi ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
7. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della Riscossione
8. Verifica della regolarità contributiva a fini DURC
9. Proroga al 20 marzo 2020 dei pagamenti in scadenza al 16 marzo 2020