E' stata pubblicata ieri dall'Agenzia delle Entrate la Risoluzione n. 18 che rispondendo ad un interpello fornisce importanti precisazioni sulle modalità di calcolo del premio di 100 euro ai dipendenti che hanno continuato a recarsi al lavoro in azienda invece che utilizzare lo smart working, previsto dal decreto Cura Italia del 17 marzo scorso . Molte le precisazioni , anche in contrasto con quanto diffuso in precedenza dall'INPS.
Vediamo in sintesi le nuove indicazioni:
La risoluzione, che alleghiamo in fondo all'articolo, fornisce anche alcuni chiari esempi pratici di definizione del premio. Ne riportiamo alcuni:
Esempio 1 contratto full time
Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al venerdì, quindi, per il mese di marzo avrebbe dovuto lavorare 22 giorni (“giorni lavorabili”).
Supponiamo che il lavoratore abbia goduto di 9 giorni di ferie dal 9 al 13 marzo e dal 16 al 19 marzo, mentre nei giorni 30 e 31 marzo abbia lavorato in smart working.
Ai fini del calcolo del premio spettante si dovrà, pertanto, tener conto che il soggetto ha lavorato presso la propria sede di lavoro 11 giorni sui 22 previsti.
Al lavoratore spetteranno, pertanto, 11/22 di 100, vale a dire euro 50.
Esempio 2: contratto di part time orizzontale
Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al venerdì. In tale ipotesi, ancorché per un numero di ore inferiore all’orario di lavoro ordinario, per il
mese di marzo i giorni lavorabili sono 22. Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la propria sede di lavoro per metà del periodo previsto (11 giorni), allo stesso spetterà l’importo di euro 50.
Esempio 3: contratto di part time verticale
Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al giovedì, quindi, per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 18 giorni. Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la propria sede di lavoro per tutto il periodo previsto (18 giorni), allo stesso spetterà il premio di 100 euro.