Con un comunicato sul proprio sito la Commissione nazionale delle Casse edili ha dato ulteriori indicazioni operative sulla proroga della validità del DURC online al 15 aprile 2020. Nello specifico si prevede che :
-
Per le istruttorie in corso di Durc richiesto prima del 17 marzo 2020 da parte di soggetto in possesso di un Durc con scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, in caso di irregolarità la Cassa, nell’impossibilità di annullare l’istruttoria come indicato da Inps e Inail, la porterà a termine con esito di irregolarità ove esistente (verrà poi annullata dai portali degli Istituto, qualora ciò non avvenisse la Cassa potrà richiedere l’annullamento tramite PEC alla sede Inps competente
territorialmente) e il richiedente potrà recuperare attraverso il portale Inps o Inail il vecchio Durc in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, la cui validità è
protratta al 15 giugno 2020.
-
Per le istruttorie in corso di Durc richiesto prima del 17 marzo 2020 di imprese non in possesso di un Durc con scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 le
istruttorie saranno portate a termine regolarmente dalle Casse, con l’eventuale invito a regolarizzare e/o con il rilascio della regolarità contributiva (120 giorni).
-
Per tutte le nuove richieste di Durc effettuate dal 17 marzo al 15 aprile 2020 al fine di chiudere un'istruttoria positiva come indicato dagli Istituto, a fronte di una segnalazione in BNI, la Cassa deve necessariamente procedere alla regolarizzazione, all'interno della BNI, del periodo interessato dalla richiesta del Durc on Line, laddove vi siano irregolarità nei termini di pagamento scaduto al 31 agosto 2019 e per i periodi successivi. Tale regolarizzazione temporanea (c.d. convenzionale) sarà verificata alla scadenza della proroga amministrativa (come avviene attualmente per le rateizzazioni).
La Cassa Edile/Edilcassa, pertanto, a fronte di una istruttoria collegata ad una richiesta di durconline nel periodo suddetto, procede valutando il periodo di competenza interessato dal credito, chiudendo l'istruttoria alternativamente:
- irregolare nel caso in cui il credito vantato sia per periodi di competenza luglio 2019 o antecedente;
- regolare in tutti gli altri casi (procedendo alla preventiva regolarizzazione convenzionale in BNI).
Si ricorda che se la Cassa procede con la regolarizzazione convenzionale dei periodi di competenza successivi a luglio 2019, oltre alla segnalazione alla CNCE , al termine del periodo di emergenza la cassa deve procedere alla verifica della situazione , segnalando ove necessario quest'ultima come irregolare nel caso in cui non avesse ancora ottemperato al versamento del dovuto.
Ti potrebbero interessare: