Entro mercoledì 20 gennaio 2021 va versata l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2020 riguardante i mesi di ottobre - novembre - dicembre. Il Decreto Liquidità convertito in Legge 5 giugno 2020 n.40 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 in vigore dal 7 giugno 2020 aveva confermato con l’art. 26 la proroga del versamento dell’imposta di bollo per le e-fatture senza applicazione di sanzioni e interessi, in presenza di particolari condizioni, ovvero:
lasciando invariati i termini di versamento dell’imposta dovuta per il terzo e il quarto trimestre 2020.
Termini versamento imposta di bollo senza sanzioni e interessi | AMMONTARE | AMMONTARE |
1° trimestre | 20 luglio 2020 | 20 aprile 2020 |
1° trimestre + 2° trimestre | 20 ottobre 2020 | 20 luglio 2020 |
3° trimestre | 20 ottobre 2020 | 20 ottobre 2020 |
4° trimestre | 20 gennaio 2021 | 20 gennaio 2021 |
A partire dalle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze del 4 dicembre 2020, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovrà essere effettuato alle seguenti scadenze:
Per approfondire leggi l'articolo Imposta di bollo e-fatture: dal 2021 nuovi termini di versamento
L’imposta di bollo è dovuta sulle operazioni in generale non assoggettate ad Iva (se di ammontare superiore a 77,47 euro) inoltre ricordiamo che nell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione “Fatture e Corrispettivi”, è presente il servizio per verificare l'ammontare complessivo dell'imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (SdI), l’elaborazione del quale da parte dell’Agenzia delle entrate avviene il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.
Il pagamento dell'imposta può essere effettuato con due modalità:
Infine, rammentiamo che la procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, ovvero la procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta (di cui all’articolo 12-novies D.L. 34/2019), si applicherà alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021, così come disposto dall'articolo 143 D.L. 34/2020.
Si segnala che per una panoramica del funzionamento dell'imposta di bollo, è utile leggere l'articolo di approfondimento: Marca da bollo sulle fatture: ecco come si applica
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