La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 20 marzo 2020 si è espressa in merito alle istruzioni operative per usufruire del credito di imposta per le locazioni commerciali.
Il Decreto Cura Italia n. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto nuove misure straordinarie a sostegno di famiglie e imprese volte a tamponare l’emergenza economica da Covid 19.
Sono seguite istruzioni operative tramite circolari e risoluzioni e siamo ora in fervente attesa del cosiddetto “decreto aprile” che fornirà ulteriori misure di sostegno al tessuto economico del paese.
Per un dettaglio sintetico ed esaustivo sui contenuti del Decreto Cura Italia si legga lo speciale intitolato "Coronavirus: il testo del Decreto Cura Italia pubblicato in Gazzetta Ufficiale."
Nelle misure in esso contenute vi è il beneficio fiscale spettante ai titolari di contratti di locazioni per “negozi e botteghe” ai sensi dell’art. 65 D.L.
In queste settimane e a causa delle progressive e stringenti misure di contenimento del contagio in molti hanno dovuto chiudere le loro attività. Questo naturalmente non li ha esonerati dal pagare il canone di locazione ai proprietari degli immobili.
Per fronteggiare la mancanza di liquidità di quanti hanno dovuto ugualmente esborsare tali somme di denaro, il suddetto articolo ha previsto per il mese di marzo un credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione e tramite il Modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
Il credito spetta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione purché relativo agli immobili rientranti nella categoria C1.
Ricordando che gli immobili rientranti nella categoria C1 sono in generale quei locali per cui è riconosciuta la destinazione commerciale e in particolare, quelli utilizzati per un commercio diretto e per condurre affari e per esercitare la vendita al pubblico, la risoluzione n. 13/E dell’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti istruzioni:
Precisiamo che il comma 2 dell’art. 65 stabilisce che “Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
In data 3 aprile l’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n 8/E per rispondere alle numerose domande di chiarimento sulle misure del Decreto Cura Italia ed in particolare ha risposto ad un quesito con il quale si domandava se il credito d'imposta in oggetto, fosse utilizzabile anche per le locazioni di immobili D8 ossia “Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”
Con la suddetta risoluzione l'Agenzia ha dato parere negativo, motivando che gli unici immobili per i quali si applica il beneficio fiscale sono solo ed esclusivamente quelli indicati all'art.65 D.L. n 18 ovvero i locali commerciali rientranti nella categoria C1.
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