Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza:
Ciò è previsto dall’art. 12 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159.
Il Dl Cura Italia (articolo 67, comma 4), ha stabilito che, la norma sopra citata, si applica, anche in deroga allo Statuto del contribuente. Il rinvio introdotto dal legislatore nell’art. 67 del Decreto Cura Italia comporta quindi che tutti i termini, di decadenza o di prescrizione, relativi alle attività degli uffici degli enti impositori e che scadono nel corso del 2020, siano automaticamente prorogati a fine 2022.
L’Agenzia delle Entrate (con Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 del 3 aprile 2020, disponibile in allegato) ha poi specificato al paragrafo 2.1 che:
L’Agenzia ha inoltre illustrato che, la finalità dell’intervento del legislatore è anche quella di distribuire la notifica degli atti accertamento da parte degli uffici in un periodo di tempo più lungo. In questo modo si vorrebbe evitare la concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti nei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di crisi.
Non si può non rilevare tuttavia che la proroga dei termini di decadenza introdotta dal legislatore risulta nettamente a favore degli enti impositori.