Al tempo del Covid-19 che ha modificato molte variabili economiche tra cui una forte riduzione delle liquidità, alcune realtà possono trovarsi in difficoltà finanziarie così non da riuscire a onore completamente un debito e richiedere uno sconto commerciale. Ma a livello reddituale e di tassazione come impatta uno sconto? Vediamo un riepilogo.
In generale, una riduzione dell’incasso per la fornitura di beni e servizi già fatturati e inerenti a una difficoltà finanziaria del cliente fa nascere una componente negativa di reddito.
Tale componente determina conseguenze, per il fornitore e per il cliente, sia dal punto di vista contabile che fiscale.
La riduzione può avere diverse nature:
- lo sconto incondizionato e forfettario
- una transizione tra le parti (ex 1965 codice civile)
- una riduzione unilaterale del credito attraverso una rinuncia del fornitore.
Ecco cosa rileva contabilmente e fiscalmente lo sconto commerciale:
-per il fornitore lo sconto incondizionato di natura commerciale deve essere contabilizzato in riduzione dei ricavi e nel conto economico, ai sensi dell’art. 2425 cod.civ. e del principio contabile OIC n.12 paragrafo 9
- per l’Irpef, l’Ires e l’Irap la riduzione dell’importo da pagare, lo sconto, riduce la base imponibile del fornitore per quell’esercizio e la aumenta al committente.
Ecco cosa rileva contabilmente e fiscalmente la transizione:
Con Circolare n 26/2013 dell’ADE, Agenzia delle Entrate, è stato chiarito che in caso di transizione qualora questa sia originata da una lite sulla fornitura oggetto del contratto l’onere della stessa è una sopravvenienza passiva perché lo “sconto” non deriva da inadempimento del debitore ma da una variazione del corrispettivo originario in base alla transizione stessa. Perciò verrà valutato come segue:
-per il fornitore una mera rettifica del ricavo, per il cliente una mera rettifica del costo se l’accordo è definito entro l’esercizio di registrazione della operazione
-sarà una sopravvenienza passiva per il fornitore, e una sopravvenienza attiva per il cliente qualora l’accordo si perfezioni in esercizi successivi a quello di registrazione dell’operazione.
Su questo argomento oggi di grande attualità vista l’emergenza da corona virus che sta generando la necessità di annullamenti, cancellazioni, e revisioni contrattuali, ricordiamo anche alcune disposizioni della giurisprudenza.
La Corte di cassazione, con ordinanza 9317 del 2 aprile 2014, ha affermato che nell’ipotesi di accordo transattivo, gli importi da esso derivanti devono essere imputati al periodo di competenza, che è quello di sottoscrizione dell’accordo, non essendo a tal fine rilevanti i relativi flussi finanziari.
Per quanto attiene invece l’ultimo caso su citato di sconto, ossia la remissione del debito o la rinuncia del credito, si è espressa la circolare dell’ADE precisando che la rinuncia del credito essendo un atto unilaterale può costituire “atto di liberalità” e perciò essere indeducibile ai fini fiscali.
La Corte di Cassazione però, con sentenza n 11329/2001, ha dichiarato che la perdita è inerente ad attività di impresa e qualora siano dimostrate le ragioni della “inconsistenza del debitore o della inopportunità delle azioni esecutive” si può superare la suddetta indeducibilità.