Il Tar del Lazio ha emanato il decreto del 25-26 maggio 2020 che accoglie il ricorso di numerose aziende ordinando all’Ente nazionale bilaterale dell’artigianato e al Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato, di accordare l’assegno ordinario di integrazione salariale senza la preventiva iscrizione ai fondi stessi.
Secondo le istruzioni fornite dal Fondo invece i datori di lavoro dovevano provvedere all'iscrizione prima di poter accedere alle prestazioni, per le quali il dl 18 2020 aveva provveduto a trasferire le relative risorse statali. Lo stanziamento iniziale è stato di 80 milioni di euro per il 2020, successivamente rifinanziato con il decreto legge "Rilancio " 34/2020, con un milardo e cento milioni (da suddividere con Formatemp il fondo per i lavoratori somministrati).
Il fondo aveva previsto un pagamento rateale dei 36 mesi di contributi a partire da gennaio 2021(vedi sotto) . L’Inps – nella circolare 47/2020 – aveva invece precisato che per l’accesso all’assegno «non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo e l’unico requisito rilevante è l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro». Si è quindi instaurato il contenzioso che arriva a soluzione in extremis ( le domande sono da presentare entro il 31 maggio).
Secondo i giudici amministrativi la fruizione delle prestazioni di cassa integrazione Covid-19 da parte dei lavoratori non può essere sottoposta ad alcuna condizione.
Il decreto legge 18/2020 prevedeva che i Fondi debbano gestire sia le risorse erogate dallo Stato che eventuali risorse proprie , monitorando le prestazioni anche «in via prospettica», tenendo conto del proprio equilibrio finanziario . Anche il decreto Rilancio prevede un monitoraggio accurato dei fondi in funzione delle istanze degli aventi diritto. Inoltre,estende la possibilità di erogazione della prestazione anche ai fondi soggetti all’articolo 26 del decreto legislativo 148/2015 con le medesime modalità previste per gli altri strumenti. Lo Stato finanzia la prestazione nel limite di 250 milioni di euro per quest’anno.
Secondo le modalità telematiche già stabilite da FSBA le richieste di prestazioni per emergenza COVID-19 possono essere presentate fino al 31 maggio 2020. Tali domande possono riguardare sia la prosecuzione delle prestazioni in corso dal 23 febbraio , sia le prestazioni relative ai periodi di sospensione nel limite delle 9 settimane previste dal decreto.
Si attende ora un aggiornamento da parte del consiglio di amministrazione del Fondo del precedente documento di istruzioni per l'accesso alle prestazioni del Fondo aggiornato al 15 aprile 2020 (allegato in Fondo all'articolo), anche rispetto alle ulteriori 9 settimane concesse dal nuovo decreto.
Ricordiamo che sul sito del Fondo sono disponibili anche:
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti via email all'indirizzo : info@fondofsba.it .