I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate contenuti nella Circolare del 27 marzo 2020 n. 7/E, riguardano l’art. 67 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia). In particolare vengono fornite indicazioni operative:
Nel Decreto Cura Italia è infatti prevista la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio del 2020 dei termini relativi:
I termini riprendono poi a decorrere dal 1° giugno 2020. Gli effetti della sospensione riguardano sia gli Uffici che i contribuenti, come nel caso dell’invio di documentazione integrativa.
L’Agenzia chiarisce che, durante la sospensione, le istanze di patent box possono essere presentate solo per via telematica (così come è stato già previsto per le istanze d’interpello).
In relazione al domicilio fiscale del contribuente può essere utilizzato l’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Centrale, Regionale o Provinciale territorialmente competente.
Per quanto riguarda le domande di accordo preventivo, i termini per la notifica delle risposte da parte dell’Agenzia delle entrate partiranno dal 1° giugno 2020 e gli indirizzi di posta elettronica a cui fare riferimento per inoltrare le domande sono:
dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it
Per i non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato:
dc.gc.accordi@agenziaentrate.it , per le istanze di accordo preventivo unilaterali;
dc.gc.controversieinternazionali@agenziaentrate.it, per le istanze di accordo preventivo bilaterali o multilaterali.
Si ricorda che la sospensione riguarda:
Nella Circolare viene inoltre chiarito che, nonostante il periodo di emergenza, le attività di lavorazione delle istanze possono proseguire, senza rinuncia ai benefici della sospensione, a seguito del compimento di atti della procedura. Il contraddittorio viene gestito a distanza, con specifiche indicazioni per tutelare la salute dei contribuenti e dei dipendenti e senza accedere alle sedi delle imprese.