Con una nuova circolare n. 58 2020 del 7 maggio l'INPS torna sulle modalità di presentazione delle domande per cassa integrazione in deroga in particolare per le imprese plurilocalizzate , oggetto di interventi contraddittori negli ultimi giorni, (mentre i lavoratori aspettano inutilmente ). Purtroppo malgrado l'intenzione di semplificazione dichiarata nella norma istitutiva del decreto Cura Italia, si conferma che i datori di lavoro sono tenuti ad inoltrare non una ma due domande :
Non è finita: sempre all'INPS dopo aver ricevuto la PEC di via libera, va inviato il modello SR 41 per comunicare i dati necessari per l'erogazione degli importi.
Ricordiamo le prime istruzioni fornite con la circolare 47 del 28 marzo 2020 per la fruizione degli ammortizzatori straordinari messi in campo per l'emergenza Coronavirus che sta bloccando tutto il mondo produttivo , sulla base degli articoli da 19 a 22 del Decreto legge Cura Italia n. 18 2020 che riguardano:
Per quanto riguarda in particolare sugli aspetti relativi alla Cassa integrazione in deroga : le Regioni e le Province autonome interessate possono riconoscere la misura solamente ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trova applicazione la cassa integrazione ordinaria ( ad esempio e aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti). Questa prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, dal precedente decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9., per il quale restano valide le istruzioni fornite con la circolare n. 38/2020.
I datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall’accordo, mentre per dimensioni aziendali maggiori, la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dalle Regioni e Province autonome previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali .La disposizione riconosce ai beneficiari dei trattamenti in argomento la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF)
Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Sono interessati solo i lavoratori che sono impossibilitati, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020, compresi i lavoratori intermittenti occupati alla data del 23 febbraio 2020 (v. circolare INPS n. 41 del 2006 ) e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.
Poiché l’emergenza epidemiologica da COVID-19 rientra nel novero degli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. E.O.N.E), non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, né è dovuto il contributo addizionale. Non si applica neppure la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga. Come per la CIGO e l’assegno ordinario, l’eventuale presenza di ferie pregresse non pregiudica l’accoglimento dell’istanza.
La prestazione viene concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti e raccolgono le domande .
Il monitoraggio da parte dell'INPS avviene sulla base del calcolo effettuato moltiplicando le ore autorizzate per il costo medio di un’ora di CIG, tenendo conto che per l’anno 2020, l’importo medio orario della prestazione corrisponde a 8,10 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF.
Si ricorda che il trattamento è riconosciuto per un periodo massimo di nove settimane e fino ad un importo massimo pari a 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020.
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 24 marzo 2020 (Allegato n. 3), è stato assegnato e ripartito l’importo di 1.293,2 milioni di euro, come prima quota parte delle risorse, Il decreto prevede che le Regioni di cui all’articolo 17, del decreto-legge n. 9/2020, nello specifico Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, ai fini della presentazione delle istanze, possono adottare le medesime procedure. Le suddette Regioni, conseguentemente, possono trasmettere provvedimenti concessori, fino a tredici settimane, indicando esclusivamente il numero di decreto convenzionale “33192”, appositamente istituito.
Queste le risorse complessivamente disponibili e i periodi massimi di erogazione della cassa in deroga:
Riferimento normativo |
Ambito territoriale |
Decreto convenzionale |
Durata prestazione |
Stima costo prestazione (cont. Figurativa e ANF) |
Risorse finanziarie |
Art.15, comma 1, del D.L. 9/2020 |
11 Comuni (all.1 al DPCM 1 marzo 2020) |
33191 |
TRE MESI |
Euro 8,50 |
7,3 mil. Euro |
Art.17, comma 1 del D.L. 9/2020 |
Regione Lombardia, Veneto, Emilia Romagna. |
33192 |
UN MESE |
Euro 8,40 |
135 mil. euro Lombardia, 40 mil. euro Veneto, 25 mil. euro Emilia Romagna |
Art.22, comma 1 del D.L. 18/2020 |
Territorio Italiano |
33193 |
NOVE SETTIMANE |
Euro 8,10 |
3.293,2 mil. Euro |
Disciplina sulla cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate
Nel caso di datori di lavoro richiedenti la prestazione con unità produttive site in cinque o più Regioni o Province autonome, sarà il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall’invio della domanda da parte dell’azienda, a effettuare l’istruttoria e, ad emanare provvedimento di concessione con decreto
Per i datori di lavoro plurilocalizzati, ma con unità produttive site in meno di cinque Regioni o Province autonome, la domanda è effettuata, ove ricorrono i presupposti, presso le Regioni dove hanno sede le singole unità produttive.
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