Con la risposta all'interpello 95 del 25 marzo 2020 avente come oggetto “IVA - non imponibilità art. 9 N. 6) d.P.R. n. 633 del 1972” l’Agenzia delle Entrate dissipa i dubbi in merito all’applicabilità dell’IVA per beni e servizi di una società aeroportuale.
Una società gerente infrastrutture autoportuali, retroportuali, intermodali, doganali, i relativi servizi domanda se fosse possibile applicare ai lavori di adeguamento di un terreno appena acquistato la non applicabilità dell’IVA ai sensi dell'arti 9, comma primo numeri 5) e 6) del DPR 633/72. Si ricorda infatti che l’art.9 del Decreto IVA riconosce il regime di non imponibilità ai “sevizi prestati nei porti…che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto”.
Nella sua risposta l'Agenzia delle Entrate ha ripreso i seguenti punti normativi:
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l’art 3, comma 13, del decreto legge n. 90 del 1990 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 165 del 1990, prevede che "tra i servizi prestati nei porti,... riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all'articolo 9, n. 6), del D.P.R. 633 si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; si intendono compresi altresì, purché resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati”
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la Risoluzione n. 226/E del 2008 che ha chiarito la portata della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 1, comma 992, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), secondo la quale "ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 13, del decreto legge 27 aprile 1990 n. 90, "la realizzazione in porti già esistenti di opere previste dal piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi".
Nel caso di specie la Società con atto di sottomissione ha accettato che nelle aree di sua proprietà venisse spostato il regime giuridico internazionale di Punto Franco, in quanto area funzionalmente e logisticamente legata alle attività portuali.
Ricorrono pertanto le due condizioni di non applicabilità del regime iva ossia:
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le prestazioni abbiano luogo nell’area portuale o aeroportuale
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le prestazioni siano connesse direttamente al funzionamento e la manutenzione degli impianti o al movimento di beni o mezzi di trasporto.
L’Agenzia ha chiarito la non imponibilità all’IVA per i servizi connessi e l’imponibilità sull’acquisto di beni.