Il DPCM 22 marzo 2020 firmato dal Premier Conte ieri sera, e pubblicato nella gazzetta n.76 dello stesso giorno, con le misure in vigore da oggi 23 marzo prevede "Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale"
Piu precisamente il decreto prevede che per contrastare la diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti misure:
La sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 . Per le attività professionali, contrariamente a quanto sembrava in un primo momento restano ferme le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, dpcm 11 marzo 2020, e per il momento non sono quindi sospese.
L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
Per le persone fisiche è fatto divieto di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; senza questi motivi non possono rientrare neanche presso la propria residenza, abitazione o domicilio.
Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività consentite nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente.
Restano comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali supermercati, farmacie, parafarmacie, servizi bancari, finanziari, trasporti.
Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cuiall’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiarel’emergenza.
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Le imprese che rientrano tra le attività che devono essere sospese posso completare le operazioni in corso, compreso la spedizione delle merci in giacenza entro il 25 marzo 2020.
Le disposizioni si applicano dal 23 marzo 2020 al 3 aprile 2020.
In allegato il testo del DPCM firmato ieri 22 marzo 2020