Dal 1° settembre 2021 è ripartita l'attività di riscossione dell'Agenzia, riprendendo così la procedura di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive.
Con la recente approvazione e pubblicazione in GU della Legge n. 25 del 28.03.2022 di conversione del Decreto Sostegni-ter sono stati definiti nuovi termini per:
A seguito di queste novità, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti (FAQ) aggiornate al 29 marzo 2022, per fornire alcuni chiarimenti ai contribuenti in merito alle diposizioni introdotte in materia di riscossione.
E' inoltre utile segnalare che recentemente:
Ma vediamo nel dettaglio, così come indicato anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate, un riepilogo delle novità introdotte con gli ultimi provvedimenti normativi.
Diversi i termini di pagamento a seconda della data di notifica delle cartelle:
Dal 1° aprile 2022, pertanto, ritorna ad applicarsi il termine ordinario di 60 giorni.
Fino allo scadere del termine del pagamento dalla notifica non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà dar corso all’attività di recupero.
La legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter” (Legge n. 25/2022) ha previsto la riammissione ai benefici della “Definizione agevolata” per i contribuenti decaduti a causa del mancato, tardivo o insufficiente pagamento, entro il 9 dicembre 2021 (14 dicembre considerando i 5 giorni di tolleranza, termine definito dal Decreto Fiscale” n. 146/2021), delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021. Le rate scadute, potranno così essere versate, in unica soluzione:
Inoltre, per le rate in scadenza nell’anno 2022 (“Rottamazione-ter” e “Rottamazione UE”), viene stabilito che il pagamento è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia della definizione agevolata se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022.
Si ricorda che è prevista la possibilità di effettuare il pagamento avvalendosi anche dei 5 giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge, di conseguenza saranno considerati validi i versamenti effettuati entro:
Riepilogando in tabella
Rate | Nuovo termine di versamento | Nuovo termine di versamento considerando i 5 giorni di tolleranza |
scadute nel 2020 | entro il 30.04.2022 (cadendo di sabato, il termine slitta al 02.05) | entro il 09.05.2022 |
scadute nel 2021 | entro il 31.07.2022 (cadendo di domenica, il termine slitta al 1° agosto) | entro l'08.08.2022 |
scadute e in scadenza nel 2022 | entro il 30.11.2022 | entro il 05.12.2022 |
In caso di pagamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Segnaliamo infine che sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it è possibile chiedere la copia della “Comunicazione delle somme dovute” e dei bollettini di pagamento nonché utilizzare il servizio che consente di verificare la presenza, tra gli importi da pagare in definizione agevolata, di carichi potenzialmente annullabili in base ai requisiti di legge fissati dal decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) per lo “stralcio-debiti”.
Il Decreto Milleproroghe 2022 ha previsto che i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (8 marzo 2020*), possono presentare una nuova richiesta di dilazione per le somme ancora dovute entro il 30 aprile 2022, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.
Per i nuovi provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione, la decadenza dai piani viene determinata nel caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.
Ricordiamo che per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020*, il Decreto Fiscale aveva previsto l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa, mentre per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020* e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate.
Inoltre, il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 - 31 agosto 2021) per i contribuenti con piani di dilazione già in essere all’8 marzo 2020*, era stato differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 (il versamento si considerava tempestivo anche se effettuato entro il 2 novembre in quanto la scadenza fissata dal DL 146/2021 coincide con un giorno festivo).
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*21 febbraio 2020, per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020.
Ti segnaliamo il file excel con guida di accompagnamento Rateazione cartelle: calcolo indice Liquidità e Alfa utile per conoscere il numero massimo di rate che l’Agente della riscossione potrà concedere in fase di valutazione della richiesta di rateizzazione presentata.
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