News Pubblicata il 24/03/2020

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Obblighi norme Coronavirus: quali illeciti penali?

Norme per contenere il Coronavirus e punibilità delle violazioni.



Le misure adottate dal Governo per contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19 devono essere rigorosamente osservate per rallentare il contagio ed evitare di incorrere in conseguenze anche di tipo penale.

In particolare, un illecito configurabile è quello del mancato adempimento di provvedimenti legalmente dati dall’Autorità ai sensi dell'art. 650 del codice penle (di cui sì è fatto cenno nel precedente articolo: Violazioni norme Coronavirus: conseguenze penali). In aggiunta, potrebbero verificarsi le fattispecie di cui agli artt. 495 e 483 c.p., che prevedono rispettivamente il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico.

Ciò in quanto il Governo ha previsto norme che consentono gli spostamenti delle persone soltanto qualora siano giustificati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, da attestare con apposita autocertificazione da esibire su richiesta alle forze dell’ordine.

Il primo illecito citato e cioè la  falsità personale (art. 495 c.p.), si consuma nel momento in cui la falsa dichiarazione che può essere orale o scritta (sull'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona) perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico e viene punito con la reclusione da uno a sei anni.

Il reato di cui all’ art. 483 c.p. invece si configura nel momento in cui il pubblico ufficiale trasferisce la dichiarazione infedele resa dal privato nell'atto pubblico (destinato a provare la verità dei fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale) e viene punito con la reclusione fino a due anni.

Si tratta di capire cosa comporti penalmente il dichiarare falsamente, con atto scritto, di essersi spostato per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

A tal fine si ricorda che, la circolare del Capo della Polizia del 17 marzo del 2020, ha divulgato “on line il nuovo modello di autodichiarazioni in caso di spostamenti, che contiene una nuova voce con la quale l'interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus "COVID-19"” , ed è stato altresì stabilito come il nuovo modello preveda “anche che l'operatore di polizia controfirmi l'autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante” . In questo modo il cittadino viene esonerato dall'onere di allegare all'autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.

L’illecito di falsità personale sembrerebbe non configurabile, in quanto le dichiarazioni inerenti all'identità o allo stato non si devono necessariamente verificare nel caso in cui le forze dell’ordine debbano accertare che una persona si sia spostata dalla sua abitazione per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

Per quanto riguarda il delitto di cui all’art. 483 c.p., pur essendoci alcuni aspetti critici, la giurisprudenza maggioritaria lo ritiene configurabile quando un privato attesti nella dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi degli art. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000) un fatto non corrispondente al vero.

Si ricorda tuttavia che la Procura di Genova ha recentemente affermato che:

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Fonte: Fisco e Tasse



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