La stagione dei bilanci 2019/2020 verrà sicuramente ricordata negli anni a venire, sia a causa della pandemia che ha costretto tutti noi a valutare metodi alternativi di lavoro già esistenti ma che per pigrizia alcuni non avevano ancora adottato, sia perché non è ancora dato conoscere quando smetteremo di coglierne i risvolti negativi sotto svariati aspetti, tanto nell’economia reale quanto nei nostri studi professionali.
In merito ai bilanci sui quali molti professionisti stavano iniziando a dedicarsi nei giorni in cui il contagio in Italia ha iniziato a diventare serio motivo di preoccupazione, il Decreto Legge 18/2020 del 17 marzo è intervenuto su più fronti:
i termini per l’approvazione,
le modalità di svolgimento delle assemblee.
Gli effetti della pandemia Covid-19 riguardano anche altri aspetti inerenti ai bilancio 2019 e anche al bilancio 2020, sia per ciò che concerne i fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, sia per quanto riguarda le valutazioni che revisori e collegio sindacale dovranno fare sulla continuità aziendale. A tal proposito, una prima analisi è stata fatta all’interno dell’articolo "Gli impatti del Covid-19 sui bilanci e sulla loro revisione: una prima analisi".
L’art.106 del D.L.18/2020 ha disciplinato che, in deroga agli artt. 2364 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria delle società potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio; ciò significa che non sarà necessario convocare il Consiglio di Amministrazione entro il 30 marzo per discutere il progetto di bilancio e che tutte le scadenze che segnano l’iter di approvazione sono state automaticamente differite di 60 giorni. Il bilancio 2019 potrà quindi essere approvato entro il 29 giugno 2020 (in quanto il 28 giungo è domenica).
Nel testo del Decreto “Cura Italia” si legge inoltre che con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società di capitali potranno prevedere, anche in deroga alle disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Le assemblee si potranno svolgere quindi anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano:
senza in ogni caso la necessità che il presidente, il segretario o il notaio, ove previsti, si trovino nel medesimo luogo.
Le S.r.l. potranno consentire, anche in deroga al codice civile o alle disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Nell’ultimo comma dell’ articolo 160 è specificato che tali disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 oppure entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativa all’ epidemia da COVID-19.