Il decreto legge 18/2020, detto decreto Cura Italia di marzo, prevede tre linee di intervento in materia di ammortizzatori sociali per le aziende in difficoltà a causa del Coronavirus :
1) nuova cassa integrazione ordinaria ma conteggiata oltre i limiti di legge, anche per le aziende che stanno già utilizzando trattamenti di integrazione straordinari
2) fondo di integrazione salariale rafforzato per aziende con piu di 5 dipendenti , escluse dalla CIGO, anche per chi utilizza assegni di solidarietà
3) cassa integrazione in deroga per le aziende non coperte dalle misure precedenti , quindi senza limitazioni nel numero di dipendenti.
In tutti casi il periodo massimo previsto è di nove settimane e le modalità di accesso sono semplificate.
Le risorse stanziate in questo decreto per queste misure ammontano a circa 4,5 miliardi di euro.
Vediamo qualche dettaglio in piu sulle specifiche misure:
NUOVA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (art. 19)
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I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per l’emergenza COVID-19, possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al mese di agosto 2020 per il personale in forza alla data del 23 febbraio 2020, anche privo del requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale.
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Sono dispensati dall’osservanza del d.lgs 148/2015 per quanto riguarda le contribuzioni addizionali e il termine per la richiesta , fatta salva l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che possono essere svolti in via telematica.
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La domanda andrà presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti.
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA IN SOSTITUZIONE DELLA STRAORDINARIA (Art 20)
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Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario che sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.
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Non si applica il contributo addizionale previsto dall’art. 5 d.lgs 148/2015
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE assegno ordinario in sostituzione di trattamenti di assegni di solidarietà (Art 21)
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1 datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso La concessione può riguardare anche i i lavoratori dell’assegno a totale copertura dell’orario di lavoro.
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I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell’art 19 del decreto 18-2020, non sono conteggiati ai fini dei limiti di legge.
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (Art. 22)
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Le Regioni e Province autonome possono riconoscere per i datori di lavoro privati di tutti i settori non coperti dalle disposizioni di sostegno al reddito precedenti, tranne il lavoro domestico, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro previo accordo sindacale che può essere concluso anche in via telematica. L’accordo non è richiesto per le aziende che occupano meno di 5 dipendenti.
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Il trattamento può essere concesso solo con pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS (art. 44 dlgs 148/2015) a cui Regioni e provincie autonome invieranno i decreti di concessione e le liste dei beneficiari .
Per tutte le misure è necessario attendere le istruzioni operative INPS che chiariranno le modalità di richiesta. La semplificazione annunciata infatti non è totale richiede comunque comunicazioni telematiche senza contre che la formulazione degli articoli è in qualche punto contradditoria.
La stampa specializzata segnala ad esempio la difficoltà dei lavoratori che assunti successivamente alla data del 23 febbraio 2020, che risultano esclusi dalla norma
Inoltre per la Cassa in deroga che interessa la maggior parte delle piccole imprese vanno attesi i provvedimenti delle Giunte regionali.
Su questo punto va segnalato che Lombardia e Veneto , già zone rosse, interessate dal decreto legge precedente 9-2020 con misure di urgenza comprensive anche di ammortizzatori sociali in deroga, hanno già firmato gli accordi con le parti sociali e l'iter potrebbe essere piu veloce in questi territori. L'inps ha infatti emanato la circolare di istruzioni n. 38 2020