Il blocco dei licenziamenti è stato introdotto inizialmente dall'articolo 41 del DL 18 2020 e prevedeva il divieto per 60 giorni (dalla data di pubblicazione del decreto, 17 marzo, e fino al 16 maggio 2020) per tutti i datori di lavoro indipendentemente dal numero dei dipendenti, di:
La norma prevedeva inoltre la sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 (data di proclamazione dello stato di emergenza nazionale).
Restavano possibili invece i licenziamenti per giusta causa ovvero per motivi disciplinari. La legge di conversione del decreto, n. 27/2020, ha introdotto poi una specificazione per cui sono esclusi da tale divieto i recessi relativi a personale che subentra in contratti di appalto.
Lo stop è stato varie volte prorogato dai decreti emergenziali del 2020 ma è stato limitato alle aziende in cui vengano utilizzati gli ammortizzatori sociali straordinari previsti per l'emergenza Covid.
Sin dalla prima formulazione la norma prevedeva l'esclusione dal blocco per i dirigenti. In materia c'è stata una discussa e isolata sentenza del Tribunale di Roma del 26 febbraio 2021 che affermava che il blocco riguardava anche i dirigenti . Tale interpretazione è stata corretta da una nuova ordinanza del 19 aprile dello stesso tribunale di Roma. Il giudice ha sottolineato che l'intenzione della norma era evidentemente quello di sostenere le difficolta delle aziende facendosi carico con la finanza pubblica di parte dei costi attraverso la cassa integrazione. Invece l’estensione del blocco dei licenziamenti ai dirigenti , che non sono assistiti da Cassa integrazione porterebbe ad un risultato incompatibile con la libertà di iniziativa economica sancita dall’articolo 41 della Costituzione in quanto i costi della tutela occupazionale e reddituale dei dirigenti sarebbero interamente a carico del datore di lavoro.
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale di Roma ha esaminato il merito della controversia e ha dichiarato legittimo il licenziamento che rispondeva a esigenze di contenimento dei costi con la soppressione della posizione dirigenziale e la ridistribuzione delle funzioni .
Attualmente il Decreto sostegni ha fissato due termini distinti per il blocco dei licenziamenti:
- al 30 giugno 2021 per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria ( si tratta dei settori industria ed edilizia);
- al 31 ottobre 2021 per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga CIGD e FIS (soprattutto terziario artigianato somministrazione).
I Sindacati stanno chiedendo in questi giorni di prorogare il termine del 30 giugno alla data del 31 ottobre per tutti i datori di lavoro, in considerazione della perdurante crisi provocata dalla pandemia. Un incontro con il Ministro del lavoro Orlando per parlare di questa opportunità è previsto per oggi 21 aprile.
Potrebbe non essere del tutto esclusa visto che sempre oggi è in previsione nel consiglio dei MInistri una nuova proroga dello stato di emergenza, attualmente fissata al 31 luglio.