Istruzioni operative per il credito d'imposta per le locazioni nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 20 marzo 2020.
Il Decreto Cura Italia n. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto nuove misure straordinarie a sostegno di famiglie e imprese per fronteggiare l’emergenza economica da Covid 19. Per un dettaglio sintetico ed esaustivo si legga lo speciale intitolato Coronavirus: il testo del Decreto Cura Italia pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Ma veniamo al credito d’imposta sulle locazioni di botteghe e negozi istituito dall’art.65 del DL N. 18/2020. In tanti, in queste settimane e a causa delle progressive e stringenti misure di contenimento del contagio da Corona Virus, hanno dovuto chiudere le loro botteghe e i negozi.
Questo naturalmente non li ha esonerati dal pagare il canone di locazione ai relativi proprietari degli immobili.
Per fronteggiare la mancanza di liquidità di quanti hanno dovuto ugualmente esborsare tali somme di denaro, il suddetto articolo ha previsto per il mese di marzo un credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione e tramite il Modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
Attenzione: il credito spettante è pari al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione purché relativo agli immobili rientranti nella categoria C1.
Ricordando che gli immobili rientranti nella categoria C1 sono in generale quei locali per cui è riconosciuta la destinazione commerciale e in particolare, quelli utilizzati per un commercio diretto e per condurre affari e per esercitare la vendita al pubblico, leggiamo cosa ha previsto la RISOLUZIONE N. 13/E dell’Agenzia delle Entrate al fine di fornire istruzioni operative ai contribuenti che vogliano usufruire di questo vantaggio fiscale.
In data 20 marzo la suddetta Risoluzione ha istituito il codice tributo: “6914” denominandolo “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”
Istruzioni operative esposte nell’art.65 del DL n 18:
Concludiamo precisando che il comma 2 dell’art. 65 stabilisce che “Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.