Il Decreto-legge allo studio del Governo e atteso nelle prossime ore amplia il Fondo di Garanzia per fronteggiare le necessità di liquidità causate dall’emergenza Covid 19.
Ricordiamo che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dall’anno 2000, ha normalmente lo scopo di intervenire in favore delle piccole realtà aziendali e dei professionisti, laddove questi non abbiano le necessarie garanzie per accedere a finanziamenti bancari.
L’emergenza da Coronavirus paventa consistenti probabilità che tali PMI vengano a trovarsi in difficoltà finanziaria, pertanto il Governo, con il nuovo Decreto-Legge (secondo le bozze in circolazione) ha ritenuto di intervenire su alcuni punti della normativa che regola l’accesso e il funzionamento del Fondo.
Nello specifico la garanzia del Fondo non è altro che una misura agevolativa concessa dal Ministero dello sviluppo economico e sostenuto anche da risorse europee, attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari.
Possono accedere al Fondo solo i seguenti operatori:
L’accesso è consentito salvo iscrizione degli stessi rispettivamente a:
Le PMI hanno diritto ad accedere alla garanzia del fondo qualora siano considerate, realtà sane dal punto di vista economico e finanziario. La verifica avviene dai dati di bilancio degli ultimi due anni oppure dalle ultime due dichiarazioni dei redditi. Le start up, non potendo fornire dati di bilancio né ultime dichiarazioni dei redditi, sono valutate in via previsionale.
Lo stato di emergenza da Corona virus nel quale il nostro paese è sprofondato oramai da più di due settimane, ha attivato il Governo per predisporre numerose misure di sostegno alle PMI andando a rimodellare, con l’art 48 del Decreto-Legge in arrivo nelle prossime ore, anche le modalità di accesso alle garanzie speciali di credito.
Ecco le novità previste nella bozza del Decreto:
“Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano le seguenti misure”:
È importante sottolineare che per le finalità di cui al comma 1 al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1000 milioni di euro per l’anno 2020.