E' stato pubblcato sulla Gazzetta Ufficiale 66 del 13 marzo 2020, il Decreto del Ministero delll'Economia e delle Finanze del 28 febbraio scorso sull'approvazione delle modifiche agli ISA 2020 (anno di imposta 2019). Quest'anno bisogna riconoscere che l'amministrazione sta cercando di far arrivare a professionisti e imprese tutto per tempo, almeno fino al momento in cui l'emergenza da Coronavirus ha preso il sopravvento. (Per approfondimenti si rimanda alla lettura dell'articolo ISA 2020: possibile modifiche per autonomi e piccole imprese per il Coronavirus)
Nell'attesa di capire se e come la diffusione del Covid 19 impatterà sulle dichiarazioni e sugli ISA, vediamo le modifiche approvate finora:
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modifiche alla territorialità, con aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale a seguito della istituzione, modifica e ridenominazione di alcuni comuni nel corso dell'anno 2019 (art.2).
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individuati gli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale, necessari per tener conto di situazioni di differente vantaggio competitivo, o di differente svantaggio competitivo, in relazione alla collocazione territoriale (art.3).
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prevista l’individuazione delle misure di ciclo settoriale, necessarie per tener conto, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, degli effetti dell'andamento congiunturale (art.4).
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previste modifiche alle note tecniche e metodologiche degli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2018 e 24 dicembre 2019. (Art. 5)
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prevista la non applicazione per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 degli ISA per i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA(art. 6).
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previsto che il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, tiene conto delle modifiche agli stessi indici di cui al decreto in commento (Art.7).