News Pubblicata il 16/03/2020

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Rapporto parità di genere: proroga al 30 giugno 2020

Il Coronavirus fa slittare l'obbligo di trasmissione del rapporto sul personale maschile e femminile nelle aziende sopra i 100 dipendenti. Dal 14 marzo solo in modalità telematica



Il Ministero del lavoro ha pubblicato un avviso concernente il rapporto   sulla situazione del personale maschile e femminile richiesto alle  aziende pubbliche e private che occupano più di 100 dipendenti con cadenza biennale per verificare la situazione della parità di genere nel lavoro. 

Il termine di trasmissione è stato fissato normalmente  al 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. Per quest'anno pero  viste le difficolta evidenziate dalle aziende, relative al rispetto delle misure di contenimento all'emergenza epidemiologica COVID-19,  il termine di trasmissione per il biennio 2018-2019   è prorogato al 30 giugno 2020 .

L'obbligo ricordiamo riguarda le  aziende che al 31 dicembre 2019 occupavano più di 100 dipendenti  e la compilazione è possibile a partire dal 14 marzo 2020,  esclusivamente in modalità telematica.

Nel documento sono richieste  le informazioni relative a ognuna delle professioni, allo stato delle assunzioni, alla formazione, alla promozione professionale, ai livelli, ai passaggi di categoria o di qualifica, ad altri fenomeni di mobilità, all'intervento della CIG, ai licenziamenti, ai prepensionamenti e pensionamenti, alla retribuzione effettivamente corrisposta (art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”).

Per l'invio del rapporto è necessario collegarsi al portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, accedendo tramite SPID,  o con le credenziali di Cliclavoro.

La mancata trasmissione – anche dopo l'invito alla regolarizzazione da parte dell'IIL competente – comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 e, nei casi più gravi, può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



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