News Pubblicata il 13/03/2020

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CIG in deroga per Coronavirus in Lombardia, Veneto ed Emilia

Le istruzioni INPS per CIG in deroga per imprese e lavoratori della "zona gialla". Richieste da inviare alle Regioni incaricate della verifica del danno sofferto



Come previsto dal decreto-legge n. 9/2020, al comma 1,  i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive  situate nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna , nonché  quelli che  impiegano lavoratori dipendenti in quelle regioni , esclusi quelli della Zona rossa già ricompresi nelle misure dell'art. 13,  che non godono di CIG ordinaria,   possono  riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della  sospensione comunque per un periodo massimo di un mese. L'agevolazione riguarda solo i lavoratori già in forza alla data del 23 febbraio 2020.

Nella circolare n. 38  del 12 marzo INPS  chiarisce che la misura si applica  "limitatamente ai casi di accertato pregiudizio", in conseguenza  delle ordinanze emanate del Ministero della Salute, d’intesa con le Regioni e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Viene anche specificato che: 

Le risorse stanziate ammontano a 135 milioni di euro per la Regione Lombardia, 40 milioni di euro per la Regione Veneto e 25 milioni di euro per la Regione Emilia Romagna.

Per l'erogazione  sono necessari i  decreti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, da inviare  all’Istituto con la  lista dei beneficiari verificati. Quindi le domande di accesso al beneficio devono essere presentate  esclusivamente alle Regioni interessate, con il modello “SR100", e  saranno processate secondo l’ordine cronologico di presentazione. Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione,  le aziende dovranno  inoltrare all’Istituto la documentazione  tramite il  modello “SR41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali   INPS  di erogare le prestazioni. con pagamento  diretto  da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del D.lgs n. 148/2015.  il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto il modello “SR41” entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del  provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri rimangono a carico del datore di lavoro. 

L’Istituto è incaricato del monitoraggio della spesa, e al raggiungimento del limite le Regioni non potranno  emettere altri provvedimenti concessori.

Fonte: Inps



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