L’emergenza da Corona Virus ridisegna anche la convocazione delle assemblee societarie e le loro modalità di svolgimento. Le novità sono valide per le assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, di vigore dello stato di emergenza da Covid 19.
In generale, secondo quanto stabilito dagli artt. 2364 secondo comma e 2478 bis del codice civile l’assemblea ordinaria di:
deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura di bilancio attribuendo però allo statuto la possibilità di estendere tale termine a 180 giorni. In deroga a queste disposizioni l’art 106 rubricato “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società” statuisce una proroga della convocazione ai 180 giorni dalla chiusura dei bilanci, in ragione delle condizioni di emergenza da Covid 19.
Ai sensi degli artt. 2370 quarto comma, 2479 bis quarto comma e 2538 sesto comma del codice civile è previsto che l’intervento nelle assemblee societarie possa avvenire anche con mezzi di telecomunicazione e che il diritto di voto sia espresso, qualora necessario, anche per:
L'articolo 106 in commento prevede che tale opzione possa essere indicata nell’avviso di convocazione dell’assemblea anche in deroga a quanto stabilito dallo statuto e sancisce inoltre la possibilità che Presidente dell’assemblea, Segretario e Notaio, qualora previsti, possano non trovarsi nel medesimo luogo. Si deduce quindi ciascuno nella propria sede.
Nello specifico caso delle s.r.l è consentito, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del cod.civ. e alle diverse disposizioni statutarie, che il voto venga espresso mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Tutto quanto indicato è senza dubbio utile e necessario in attuazione delle norme di prevenzione della diffusione del Covid 19.
Infine, è permesso alle Banche popolari, alle Banche di credito coop e alle Mutue Assicuratrici di derogare a quanto previsto dall’art. 150 bis del dlg 358/93 noto come Codice Bancario. Tale articolo prevederebbe un numero massimo di deleghe consentite da statuto e invece si potrà derogare applicando ugualmente quanto previsto dall’art 135 undicies del TUI per la designazione un rappresentante che si rechi in assemblea con deleghe e sub deleghe.
È inoltre stabilito che, il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del D. Lgs n. 58/98, è previsto per il secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.