Con il messaggio n. 1118 2020 del 12 marzo 2020 sono giunte le prime indicazioni INPS per la richiesta di Cassa integrazione in deroga nelle aziende interessate dagli effetti dell'epidemia di Coronavirus situate nei Comuni elencati all'allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020 attuativo del decreto legge 9/2020.. Ricordiamo che si tratta di Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini, Vo' Euganeo.
La causale da utilizzare è “COVID-19 d. l. n. 9/2020”
L'Istituto precisa che queste istruzioni saranno aggiornate alla luce dei successivi DPCM dell' 8 e 9 marzo e anche del nuovo decreto legge per fronteggiare il Coronavirus in preparazione in questi giorni.
Le domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario per le difficolta create dal Coronavirus possono essere presentate anche in assenza di consultazione sindacale, come previsto dal decreto legge, esclusivamente nei seguenti casi:
Le domande vanno presentate come di consueto in via telematica alla Sede territorialmente competente rispetto all’ubicazione dell’unità produttiva . Le domande possono essere presentate dal 12 marzo 2020 e fino al termine del 4° mese dopo l'inizio del periodo di interruzione del lavoro, accedendo ai servizi on line sul sito dell’Inps (www.inps.it) nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”. La domanda è altresì disponibile nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”.
Per la prestazione di assegno ordinario, unitamente alla domanda deve essere presentata la dichiarazione di responsabilità (allegato alla circolare) in sostituzione della scheda causale. Il datore di lavoro dichiararerà, a seconda della prestazione richiesta, quanto segue:
In caso di verifichi il punto 5), i datori di lavoro devono acquisire e conservare presso la propria sede le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori
Infine, viene specificato che le aziende stavano già utilizzando la Cigs per difficoltà economiche, possono optare per la Cigo ordinaria con causale “COVID-19 – interruzione CIGS d. l. n.9/2020”. Questa opzione è concessa solo a coloro che grazie all’inquadramento previdenziale, oltre alla Cigs, hanno anche la tutela Cigo.