Grazie al lavoro del Gruppo denominato “Principi di comportamento dell’organo di controllo ETS”, istituito presso il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili è stata predisposta una bozza contenente norme deontologiche di comportamento che tutti gli iscritti all’Albo dovranno rispettare. La bozza, a disposizione sul sito del CNDCEC è anche a vantaggio di tutti gli operatori del terzo settore e in particolare, si rivolge alle ETS diverse dalle imprese sociali.
Come riportato nel documento in commento: “Il CNDCEC ritiene che il sistema di amministrazione e controllo degli ETS sia un elemento cruciale di trasparenza e garanzia per tutti gli stakeholder coinvolti e, quindi, uno strumento essenziale per la buona riuscita della Riforma del Terzo settore, posta in essere con i decreti emanati nel 2017 di attuazione della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”. Nello specifico, il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo Settore” (da ora in avanti anche “CTS”) ha introdotto l’organo di controllo”
Secondo quanto previsto dal CTS “Codice del terzo settore” ai fini della iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) devono avere un organo di controllo:
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tutte le fondazioni ETS
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le ETS a patrimoni destinati (ex art.10 del CTS)
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le associazioni ETS che superano i parametri dell’art.30 del D.Lgs n117/2017
Le norme in bozza, suggerite per il solo organo di controllo che non svolga attività di revisione legale in base all’articolo 31 del Dlgs 117/2017, hanno carattere generale e, non riguardando specifici enti (ETS) sono utilizzabili ad ampio raggio tanto dagli iscritti all’Albo, quanto potenzialmente utili da chi, operante nel terzo settore, non vi sia iscritto.
Vediamo di seguito gli orientamenti proposti dal CNDCEC.
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Orientamento proposto dal CNDCEC per la nomina dell’organo di controllo: enché l’articolo 30 del CTS preveda la possibilità per l’ETS di optare per un organo monocratico oppure uno collegiale, il Consiglio nazionale ritiene preferibile la seconda soluzione, fermo restando l’invito a considerare la dimensione dell’ETS per optare per la migliore soluzione. Inoltre, viene suggerita l'accettazione per iscritto della nomina del membro dell’organo di controllo, salvo esistenza di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità o non conformità della nomina in base alle disposizioni dello Statuto o da parte di precipue disposizioni di legge per associazioni e fondazioni che operino in particolari settori. Infine, è stato indicato che, fatti salvi i requisiti di onorabilità ed indipendenza, i membri dell’organo di controllo potrebbero essere anche associati dell’ente.
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Orientamento proposto dal CNDCEC per il funzionamento dell’organo di controllo: in mancanza di regole precise l’organo potrà avere la piena autonomia organizzativa delle attività; potrà assegnare specifiche competenze ad un membro, salva poi la approvazione del collegio, e potrà inoltre delegare a dipendenti, collaboratori l’espletamento di specifiche attività di controllo.
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Orientamento proposto dal CNDCEC per i compiti dell’organo di controllo: Considerato l’art. 30 comma 7 per il quale “L’organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7, e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’ art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo” l’organo di controllo dovrà avere i seguenti compiti
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vigilanza sulla gestione dell’ETS
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monitoraggio del rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell’ETS
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accertare la verità, la correttezza e la chiarezza del bilancio.