Con due nuove circolari INPGI, n. 4 e 5 2020 interviene sia adeguandosi alle disposizioni governative per l'emergenza Coronavirus nelle cd. zone rosse, sia per la regolarizzazione degli omessi o ritardati pagamenti dei contributi da parte dei datori di lavoro all'Inpgi maturati entro il 25 febbraio 2020, potranno essere regolarizzati entro il 31 agosto 2020.
Andiamo con ordine .
Con la circolare n. 4 del 3 marzo 2020, vengono chiariti i termini e le condizioni di accesso al condono previdenziale deliberato già nel 2019. Si tratta della possibilita di sanare casi di evasione od omissione contributiva, determinatesi entro il 25 febbraio 2020 – anche se non ancora accertate – nei confronti della Gestione previdenziale INPGI, sostitutiva dell’AGO (lavoro dipendente), con il pagamento integrale della contribuzione dovuta e di una somma aggiuntiva - in luogo delle sanzioni civili - pari al 3 per cento su base annua dei contributi non pagati. I soggetti interessati sono i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi per dipendenti giornalisti professionisti . La regolarizzazione potrà riguardare sia i soggetti già iscritti, che quelli di prima iscrizione.
La sanatoria trova applicazione anche:
Le istanze di condono devono essere presentate dalle aziende all’INPGI entro e non oltre lunedì 31 agosto 2020 . Per le richieste inoltrate a mezzo posta farà fede la data del timbro postale ovvero la data di inoltro della PEC.
Gli importi relativi ai contributi ed alle sanzioni potranno essere versati in unica soluzione o mediante rateazione, con applicazione di un tasso di interesse dell’1,5 % su base annua, sino a:
Nella domanda di condono, le aziende dovranno indicare il numero delle rate mensili in cui intendono effettuare il pagamento. Il mancato versamento di due rate anche non consecutive comporta - per il debito residuo - la decadenza dai benefici e l'attivazione procedure di recupero con sanzioni in misura intera.
La sanatoria potrà avere ad oggetto anche debiti contributivi per i quali l’azienda è già stata ammessa al pagamento rateale, limitatamente alle rate ancora non pagate.
Il pagamento, in unica soluzione o in forma rateale, deve essere effettuato mediante riscossione unificata utilizzando il modello F24/accise, indicando il codice tributo CR01.
I moduli per la presentazione della domanda di condono, “COND. 47/2019”, sono reperibili nella sezione modulistica del sito internet dell’Istituto, www.inpgi.it.
L’Istituto, verificata la domanda e la documentazione allegata, comunicherà all’azienda - a stretto giro di posta - l’ammissione al condono e i termini per il versamento delle somme dovute.
Nella Circolare n. 5 del 6 marzo invece si comunica la sospensione dei versamenti contributi previdenziali ed assistenziali, con scadenza legale nel periodo: 23 febbraio 2020 - 30 aprile 2020 per i soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) con sede legale o operativa nelle zone rosse (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; Vo').
Si tratta in particolare di:
Il datore di lavoro e/o il committente che intende usufruire della sospensione contributiva, deve sospendere sia la propria quota che quella a carico del lavoratore facendo domanda all’INPGI, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti.
Gli adempimenti e i pagamenti oggetto di sospensione saranno effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Come per i contributi INPS gli importi dei contributi già versati,riferiti a periodi interessati dalla sospensione, non potranno essere oggetto di rimborso
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