La legge di bilancio 2020 (L.160/ 2019 all’articolo 1 commi 184 e ss) disciplina gli incentivi fiscali per l’acquisizione di beni strumentali e per il sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica. In particolare, viene previsto che alle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
La nuova disciplina sostituisce la maggiorazione del costo di acquisto dei beni, ossia l’iper-ammortamento e il super-ammortamento, con un credito d’imposta. Come per gli iper e super ammortamenti la nuova agevolazione si estende agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati fino al giugno del 2021 a condizione che entro il 31 dicembre del 2020 ci sia un ordine accettato dal venditore e sia stato effettuato un versamento di acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per approfondimenti si rimanda alla lettura dell’articolo: Credito d’imposta 4.0: addio a iper/super ammortamento nella Legge di Bilancio
CUMULABILITA’ del CREDITO D’IMPOSTA con altre agevolazioni: Secondo quanto stabilito dal comma 192 della Legge 160/19 il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, non porti al superamento del costo totale sostenuto. Un esempio di cumulabilità è la Legge Sabatini che prevede, da parte di banche e intermediari finanziari, la concessione di finanziamenti agevolati al fine di sostenere gli investimenti in beni strumentali, nonché della concessione di un contributo da parte del ministero dello Sviluppo rapportato agli interessi sul finanziamento medesimo.
Casi particolari di cumulabilità: