Con il decreto legge n. 9 approvato lo scorso 28 febbraio 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, il Governo ha introdotto nuove misure urgenti di sostegno per lavoratori, turismo e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19), dopo le prime indicazioni urgenti fornite dal decreto-legge 6 del 23.2.2020. Il nuovo decreto interviene in diversi ambiti che di seguito andiamo ad elencare:
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sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti nella “zona rossa”;
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misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella “zona rossa;
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misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell’emergenza sanitaria;
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misure per il settore turistico;
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revisione del calendario fiscale per tutto il territorio nazionale
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misure per il pubblico impiego.
In materia di ammortizzatori sociali le misure comprendono :
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Cassa integrazione ordinaria – La cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti nei comuni della zona rossa e per i lavoratori ivi domiciliati (il ricorso alla cassa integrazione è esteso ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale – FIS). I datori di lavoro che presentano domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria o di assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per unità produttive site nei Comuni della zona rossa, sono dispensati dall'osservanza della consultazione sindacale nonché, per l’assegno ordinario, dall’obbligo di accordo. Le medesime condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro per unità produttive al di fuori dei Comuni della zona rossa, in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti Comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi. L’assegno ordinario è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. La prestazione è riconosciuta in un limite massimo di spesa;
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Trattamento di integrazione salariale ordinario per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria - Le aziende site nei Comuni della zona rossa , che alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un decreto di interruzione degli effetti del predetto trattamento, possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria , riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 2020 e per un periodo in ogni caso non superiore a tre mesi. La concessione della cassa integrazione ordinaria è subordinata all’interruzione degli effetti della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.
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Cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato - Possibilità di usufruire della cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nei comuni delle zone rosse e per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi. Per i soli lavoratori del settore agricolo, il trattamento di integrazione salariale, è riconosciuto per le ore di riduzione o sospensione dell’attività nei limiti ivi previsti, senza per ciò solo poter essere equiparato ad attività lavorativa ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Esclusi dall’applicazione della cassa integrazione in deroga i datori di lavoro domestici.
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Indennità lavoratori autonomi - Indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi (compresi i titolari di attività di impresa iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria – AGO) domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni elencati, parametrata alla effettiva durata della sospensione dell’attività. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito (Dpr 22 dicembre 1986, n. 97). Il trattamento è concesso con decreto della Regione interessata, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione.
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Pratiche commerciali scorrette - Con il provvedimento arriva anche una stretta contro comportamenti scorretti e "pratiche commerciali che profittano di situazioni di allarme sociale" aumentando i prezzi. "E' considerata scorretta - si legge nel provvedimento - la pratica commerciale che, riguardando prodotti attinenti alla salute, l'approvvigionamento di beni di prima necessità e la sicurezza dei consumatori, profitta di situazioni di allarme sociale incrementando il prezzo di vendita in misura superiore al triplo del prezzo di listino" o praticato negli ultimi 30 giorni.