Ulteriore differimento al 31 dicembre 2021 del termine concesso per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Lo ha previsto l'Agenzia delle Entrate con il recente Provvedimento del 3 novembre 2021 n. 298662.
Ricordiamo che il termine era già stato prorogato e scaduto il 30 settembre 2021 (Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30.06.2021 n. 172890), terminando così il periodo transitorio durante il quale gli operatori e i loro intermediari delegati, anche in assenza di adesione al relativo servizio, hanno potuto consultare la totalità delle fatture emesse e ricevute fin dall’avvio dell’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica. In assenza di adesione espressa è possibile consultare esclusivamente le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all’adesione.
Al riguardo, l'Agenzia ha ricevuto numerose segnalazioni da parte degli operatori economici, delle associazioni di categoria e degli ordini professionali, che hanno evidenziato che, in molti casi, i contribuenti e i professionisti che avevano già aderito al servizio di conservazione delle fatture elettroniche non hanno colto la differenza tra tale adesione e quella prevista invece per il servizio di consultazione, nell’errato convincimento che l’adesione già prestata per il primo servizio comportasse automaticamente anche la possibilità di consultazione delle fatture elettroniche.
A questo si è aggiunto la concomitanza della scadenza al 30 settembre 2021 con numerosi altri adempimenti fiscali, anche legati alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalle norme a favore degli operatori colpiti dagli effetti negativi della pandemia.
In particolare, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno evidenziato che l’indisponibilità delle fatture pregresse rende più gravosi gli adempimenti da parte dei contribuenti e dei professionisti che li assistono, che devono eventualmente reperire i duplicati delle fatture presso i soggetti emittenti.
Per andare incontro alle suddette richieste, con il recente provvedimento si è disposta la riapertura, fino al 31 dicembre 2021, dei termini per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici prevedendo la possibilità, per chi effettua l’adesione entro il 31 dicembre 2021, di accedere a tutte le fatture emesse e ricevute trasmesse al Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2019.
La proroga al 30 settembre, era stata prevista l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30.06.2021 n. 172890 che intervenendo sul punto 8-ter del provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio”, aveva sostituito le parole “dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021” con “dal 1° luglio 2019 al 30 settembre 2021”.
L'Agenzia delle Entrate, nell’ottica di efficientamento del processo di fatturazione elettronica e a seguito delle istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, aveva previsto anche una nuova funzionalità per i soggetti che utilizzano un canale “web service” per lo scambio dati con il Sistema di Interscambio (SdI), ossia:
Com'è noto, l’Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in consultazione
In particolare con il provvedimento n. 524526 del 21 dicembre 2018, è stata prevista l’introduzione di una specifica funzionalità, da rendere disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, per consentire agli operatori IVA, o un intermediario appositamente delegato, ovvero al consumatore finale, di aderire espressamente al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
Si ricorda che per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche:
Il servizio di consultazione prevede che le fatture elettroniche siano consultabili e scaricabili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sdi.
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