Dopo una prima misura limitata alle imprese in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia, prevista con il DPCM del 25 febbraio il successivo decreto del 1 marzo 2020 ha ampliato a tutto il territorio nazionale la possibilita di instaurare il lavoro agile o smart working con procedura semplificata rispetto alla normativa istitutiva ( Legge n. 81 2017).
La semplificazione "valida per tutto il periodo dell'emergenza" prevede che :
Il dpcm non prescrive la tempistica per questa comunicazione ma vista la situazione di emergenza non dovrebbe essere sanzionabile un invio entro i 5 giorni successivi all’inizio della prestazione ;
l’informativa sulla sicurezza sul lavoro si può inviare al lavoratore con modalità telematica . INAIL ha pubblicato sul proprio sito un facsimile di informativa da utilizzare. Visto il tipo di emergenza andrà specificato che il lavoratore è tenuto a svolgere la sua attività evitando luoghi a rischio contagio (treni, bar, biblioteche ecc) Va ricordato in atti che lo smart working darebbe la possibilità di lavorare non solo al proprio domicilio ma in qualsiasi luogo a scelta del lavoratore.
Esistono software come Supremo, dedicati appositamente alle attività di Smart Working. Quella di Supremo è, infatti, una soluzione semplice, completa e conveniente per il desktop remoto che vi permetterà di lavorare da remoto con facilità.
Dal 4 marzo 2020 inoltre è stata attivata una nuova procedura sul sito Cliclavoro per permettere alle aziende di comunicare anche in modalità cumulativa i nominativi dei dipendenti che svolgono la prestazione in smart working, in ossequio alle previsioni dell’art. 4 del DPCM 1° marzo 2020 e dell’art. 1, comma 1, lett. n) del DPCM 4 marzo 2020. Con la modalità semplificata è richiesta l’indicazione dei soli dati anagrafici dell’azienda e alla comunicazione dovranno allegarsi l’autocertificazione aziendale in formato PDF/A e l’elenco in formato EXCEL dei dipendenti per i quali si richiede lo svolgimento delle mansioni in smart working .
Più esatto sarebbe forse utilizzare la denominazione di telelavoro che si distingue dallo smart working perché quest'ultimo consente di lavorare non solo a casa ma in qualsiasi luogo a scelta del lavoratore, mentre in questo caso si raccomanda di evitare i luoghi pubblici.
Viste le motivazioni di forma maggiore imposte da un provvedimento di legge il dipendente non può rifiutarsi di svolgere la prestazione in questa modalità. Se è il lavoratore a chiedere questa trasformazione sarà comunque l'azienda sulla base delle esigenze organizzative a decidere per l'utilizzo del lavoro agile, dato che questa resta una modalità di esecuzione di un rapporto subordinato.
Nelle aziende che utilizzano già questa modalità, per gli stessi dipendenti puo essere comunque necessario comunicare eventuali variazioni e integrare le informative ai dipendenti .