Per la Cassazione i distributori e i rivenditori di prodotti editoriali non possono detrarre l'Iva sulle prestazioni di servizio (trasporto, distribuzione e così via) collegate alle pubblicazioni. La sentenza della Corte 6352 del 3 maggio scorso, relativa a una rettifica Iva 1992, ha effetto solo per il passato in quanto si riferisce a un quadro normativo profondamente modificato dall'entrata in vigore del Dlgs 313/97.
Dal 1º gennaio 1998 è infatti assicurata la piena detrazione per tutte le operazioni e per tutti i soggetti operanti nei regimi speciali monofasici: editoria, sali e tabacchi, fiammiferi, gestori di telefoni, tessere telefoniche, vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone.