News Pubblicata il 26/02/2020

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Scontrino telematico 2020: attenzione alle sanzioni in caso di irregolarità

Corrispettivi telematici: mancata memorizzazione, omessa trasmissione o presenza di dati incompleti e non veritieri sanzionabili. Ecco a cosa prestare attenzione



In generale, i soggetti obbligati alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrsipettivi nei casi di:

applicano le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Si tratta, rispettivamente,

Sul tema, la circolare dell'Agenzia delle Entrate 3/2020 ha sottolineato come memorizzazione e trasmissione costituiscano un unico adempimento ai fini dell’esatta documentazione dell’operazione e dei relativi corrispettivi, risultando quindi sanzionabili tutti quei comportamenti che abbiano impedito il corretto, completo esercizio dello stesso nelle sue necessarie articolazioni (memorizzazione e trasmissione, appunto).

Attenzione va prestata al fatto che cioè vale anche nel caso in cui il normale adempimento sia impedito da eventi straordinari (come un dispositivo fuori servizio). In tale eventualità, da considerarsi come eccezionale, la memorizzazione viene sostituita da procedure alternative (i.e. «annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità̀ informatica»), ma la trasmissione dei dati è comunque indispensabile al fine di non incorrere in sanzioni.

Ne deriva, ad esempio, che il soggetto che ha effettuato una corretta memorizzazione cui non segue la trasmissione è sanzionabile (pur nel diverso quantum) al pari di colui che, dopo una memorizzazione infedele, ha inviato regolarmente il relativo dato.

Unica nota positiva è che la sanzione, volendo colpire l’omesso o errato/infedele adempimento, non trova applicazione multipla in riferimento a ciascuna fase dello stesso. In altre parole, nelle ipotesi in cui il cedente/prestatore tenga un comportamento illegittimo sia in riferimento alla memorizzazione, sia al successivo invio dei dati, è comunque applicabile un’unica sanzione.

Deve altresì precisarsi che l’infrazione di omissione si perfeziona anche con il mancato rispetto dei termini previsti per la memorizzazione e/o l’invio dei dati, termini che devono ritenersi essenziali. Attenzione quindi che l’adempimento tardivo, ancorché spontaneo, configura ugualmente  l’illecito ferma restando la possibilità di ravvedimento.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che, data la continuità tra le precedenti forme di documentazione (scontrino e ricevuta fiscali) e la memorizzazione/invio dei dati dei corrispettivi che le sostituiscono:

a) ai fini del computo delle violazioni vanno tenute cumulativamente in considerazione quelle poste in essere in vigenza delle diverse disposizioni. In conseguenza, anche una sola violazione riscontrata nel 2020, ma che faccia seguito ad altre 3 del 2018 (ad esempio per la mancata emissione di scontrini fiscali in altrettante giornate), avrà come conseguenza la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima nei termini sopra richiamati;

b) sono tutt’ora applicabili, seppure in riferimento ai soli apparecchi atti all’emissione degli scontrini fiscali, tra le altre:

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Circolare Agenzia delle Entrate del 21.02.2020 n. 3/E

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