L’Albo unico nazionale dei soggetti destinati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure contenute nel codice della crisi e dell’insolvenza è previsto dall’art. 356 CCII.
Tale norma stabilisce anche i requisiti per accedere all’Albo. In particolare, gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro e gli altri soggetti di cui all’art. 358 CCII che:
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Con riferimento ai requisiti per la partecipazione all’Albo dei gestori della crisi e dei componenti del Collegio dell’OCRI si segnala l’importante intervento che è stato apportato all’art. 356 CCII dal Decreto legislativo Correttivo al Codice della Crisi (attuazione della legge delega n. 20/2019) approvato dal Consiglio dei Ministri e disponibile su richiesta per la consultazione.
In particolare, la modifica ha riguardato:
Da notare che la prima modifica non ha interessato i consulenti del lavoro che, ai fini dell’iscrizione risultano ancora tenuti a svolgere un periodo di formazione della durata di 200 ore.
Da ultimo si ricorda che, l’iscrizione all’Albo nell’elenco dei soggetti che possono essere nominati come componenti del collegio OCRI (oltre ai professionisti in possesso dei medesimi requisiti previsti per svolgere il ruolo di gestori della crisi) è ammessa anche per i commercialisti e gli avvocati (iscritti nei rispettivi albi), che abbiano:
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