L'emergenza coronavirus precipitata nelle ultime ore ha un fortissimo impatto sul lavoro e sulle aziende non solo nelle zone "rosse" . Anche se le ordinanze ministeriali e regionali sospendono direttamente manifestazioni culturali sportive ricreative e solo limitano gli orari dei servizi commerciali , sono già molte le grandi aziende di produzione e servizi che sospendono le attività . In effetti i datori di lavoro hanno l'obbligo in base all’articolo 2087 del codice civile, di adottare le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica dei dipendenti, in quanto l’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con la sicurezza delle persone.
Il ministero della Salute ha emanato la circolare 3190 2020 in cui ordina ai datori di lavoro di farsi carico di:
Nelle scorse settimane a molti dipendenti in rientro dalla Cina è stato vietato l’ingresso in azienda ora l'ordinanza del Ministero della salute lo impone come norma. Ma per molte aziende in particolare del settore dei servizi risulta utilissimo aver attivato per i propri dipendenti lo smart working anche detto lavoro agile, ovvero la possibilità di lavorare da casa utilizzando i mezzi telematici per restare in contatto sia con i colleghi che con i clienti .
Nel Decreto della Presidenza del Consiglio del 23.2.2020 viene specificato che : " 1. La modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e' applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
2. Qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi di informativa di cui all'art. 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro."
Sul sito ministeriale Cliclavoro viene precisato che "Puo essere sufficiente quindi una autocertificazione che attesti come il rapporto di lavoro agile si riferisca ad un soggetto appartenente ad una delle aree a rischio coronavirus. Nel campo “data di sottoscrizione dell’accordo” va inserita la data di inizio dello smart working.2Le aree considerate a rischio sono i seguenti Comuni, interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio:
Nella Regione Lombardia:
a) Bertonico;
b) Casalpusterlengo;
c) Castelgerundo;
d) Castiglione D'Adda;
e) Codogno;
f) Fombio;
g) Maleo;
h) San Fiorano;
i) Somaglia;
j) Terranova dei Passerini.
Nella Regione Veneto:
a) Vo'.
Ricordiamo di cosa si tratta e come si puo applicare lo smart working.
L'art. 18 della L. 81/2017 definisce il lavoro agile quale "modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro."
Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato previo accordo scritto con il lavoratore e si svolge con le seguenti modalità:
Sono già moltissimi gli accordi di secondo livello attivati dalle diverse categorie , ne ricordiamo alcuni:
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