E stata pubblicata il 21 febbraio la circolare INPS n. 30 in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti (ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45) In particolare vengono aggiornati i valori della maggiorazione per la rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2020, a seguito della variazione del l'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT con riferimento al 2019 , pari allo 0,5%,
La circolare fornisce quindi le tabelle aggiornate per le domande di ricongiunzione dei periodi assicurativi non coincidenti per la pensione, presentate nel 2020 e le relative istruzioni per l'utilizzo. Si tratta nello specifico di:
L'Allegato 1 con le istruzioni specifica che :
a) nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione, l'importo della rata si determina moltiplicando l’ammontare del debito da
rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2020 in corrispondenza del numero delle rate mensili concesse per l'ammortamento.
b) nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell'estinzione del debito, il coefficiente per la determinazione del debito residuo deve essere ricercato
nella tabella II/2020 in corrispondenza del numero delle rate che l'assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l'operazione di ricongiunzione, numero di rate che è ricavato come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte. La somma
da versare, riferita alla data di scadenza dell'ultima rata pagata, si determina moltiplicando l'importo della rata per il coefficiente sopra indicato.
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