Il Mef, Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, con Circolare n. 3 del 20 febbraio 2020 (consultabile nel file allegato), ha fornito istruzioni in merito alla formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro per l’anno 2020 (triennio 2020-2022).
Le novità riguardano:
-
l’accreditamento degli enti formatori;
-
la registrazione dei crediti formativi.
Per quanto riguarda il primo aspetto si segnala che:
-
gli enti formatori che intendo accreditarsi dovranno organizzare i corsi seguendo l’apposito programma annuale già adottato per il 2020;
-
la formazione dovrà essere affidata a docenti in possesso di specifici requisiti (come quello della pregressa esperienza professionale nella materia insegnata) da comunicare al Ministero tramite apposita “scheda docenti” (scaricabile dal sito della revisione legale) in sostituzione del CV;
-
nelle schede dei corsi sarà necessario segnalare il corpo docenti, la data e l’indirizzo del singolo corso, con l’obbligo di comunicare tramite PEC agli uffici del Ministero ogni relativa variazione prima dell’inizio dei corsi;
-
l’accreditamento sarà efficace a condizione che l’ente fornisca il c.d. URL (Universal Resource Locator), cioè il link della pagina con tutti i riferimenti del corso e che la stessa venga tempestivamente aggiornata;
-
i corsi a distanza dovranno essere accessibili al Ministero mediante comunicazione delle credenziali, al fine di verificare la qualità degli stessi;
-
tramite il sito della revisione legale in capo al Mef sarà possibile ricevere assistenza online per i revisori in materia di formazione;
Con riferimento ai crediti formativi la circolare chiarisce che:
-
la trasmissione sarà effettuata entro il 31 marzo dell’anno successivo (i crediti maturati fino al momento della trasmissione dovranno comunque essere trasmessi al registro entro i mesi di giugno e dicembre);
-
sarà necessario acquisire il numero di iscrizione al registro del revisore partecipante ai corsi;
-
il numero di crediti che il revisore dovrà obbligatoriamente raggiungere è di 20 crediti di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti.
Si fa inoltre presente che la formazione potrà avvenire non solo tramite i corsi organizzati dagli enti accreditati ma anche direttamente dal Mef e che, ai professionisti iscritti in Albi professionali nonché ai responsabili della revisione di società di revisione, sarà riconosciuta la formazione professionale continua.
Attenzione al fatto che tutti gli iscritti al registro sono tenuti all’obbligo formativo, a prescindere dal fatto che abbiano o meno ricevuto incarichi o da altre circostanze quali l’età o l’anzianità di iscrizione. Questi fattori non implicano infatti alcuna esenzione dall’obbligo, il cui mancato adempimento è sanzionabile ai sensi degli artt. 24 e 25, D.Lgs. n. 39/2010.
A tal proposito si segnala infine che, in attesa del regolamento sanzionatorio, è prevista la possibilità di regolarizzare l'inadempimento, come meglio specificato nell'articolo consultabile al seguente link: Sanzioni revisori: triennio 2017/2019 regolarizzabile.