Sono esenti da imposta di bollo le fatture emesse nei confronti di un'associazione riconosciuta dal CONI? E' questa la domanda posta all'Agenzia delle Entrate da una libera professionista in regime forfettario. Il chiarimento, negativo, dell'amministrazione è arrivato nella Risposta all'interpello 67 del 20 febbraio 2020, allegata a questo articolo. Il quesito nasce perchè la legge di bilancio del 2019 con l'articolo 1, comma 646, ha esteso l'esenzione dall'imposta di bollo di cui beneficiavano le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, riconosciute dal CONI. Rimandando per una panoramica sull'imposta di bollo all'articolo Marca da bollo sulle fatture 2020: ecco come si applica vediamo la risposta delle Entrate.
Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che relativamente all'emissione di fattura nei confronti di un'Associazione sportiva dilettantistica per ciascuna operazione imponibile "il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo".
Tale disposizione evidenza che l'interpellante è obbligato per legge ad emettere il predetto documento contabile nei confronti dell'associazione sportiva dilettantistica, anche in assenza di esplicita richiesta da parte dell'associazione medesima. Tale circostanza porta ad escludere che le fatture possano rientrare tra gli "atti, documenti, certificazioni,richiesti dalle associazioni sportive dilettantistiche" di cui all'articolo 27- bis della Tariffa che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo.
Più precisamente si ritiene che le fatture oggetto d'interpello rientrano nel campo applicativo dell'articolo 13, n. 1, della Tariffa allegato A, parte I, annessa al dPR n. 642 del 1972, il quale prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di Euro 2,00 per ogni esemplare per le "Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria".
L'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, quindi, nel caso in esame, a carico del professionista, in quanto sugli atti e documenti della parte prima della tariffa, tra i quali rientrano i documenti indicati nell'articolo 13, l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, vale a dire dal momento della loro formazione.
Pertanto, l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dal citato articolo 27-bis della Tabella relativa non trova applicazione con riferimento alle fatture rilasciate dall'istante nei confronti dell'associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI.
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