Il Comitato europeo per la protezione dei dati, al fine di garantire la corretta applicazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati personali, ha messo a punto, tra le altre, le linee guida 5/2019 sui criteri per l’esercizio del diritto all’oblio in rete e cioè nell’ambito dei motori di ricerca.
Le indicazioni fornite si basano sul Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679 del 2016 (c.d. GDPR) e fanno riferimento in particolare all’art. 17 relativo alla cancellazione dei dati personali dell’interessato (“diritto all’oblio”).
Le attese linee guida sono state adottate il 2 dicembre 2019 ed è stata prevista una fase di consultazione pubblica ormai giunta al termine.
L’intento è quello di:
Un aspetto significativo che il Comitato ha spiegato riguarda il significato della procedura di deindicizzazione e cioè che la stessa non porta alla cancellazione del dato dal sito web di origine, né dall'indice e dalla cache del fornitore del motore di ricerca. Utilizzando altri criteri di ricerca, il contenuto potrà comunque essere trovato. Soltanto in determinate ipotesi gli operatori dovranno cancellare i dati in maniera definitiva.
Il documento predisposto costituisce un aggiornamento rispetto alle Linee-guida del 2014 sull’attuazione della sentenza Costeja (pubblicate dal gruppo di lavoro “Articolo 29” (WP29) ed è destinato comunque ad essere integrato con i criteri per la trattazione di reclami concernenti il diniego di deindicizzazione.
Si ricorda che, il diritto alla cancellazione dei dati personali, contenuto nell’art.17 del GDPR, è stato affermato ancora prima nella nota sentenza della Corte di Giustizia Europea n.131 del 13 maggio 2014 . Tale pronuncia è risultata fondamentale in quanto ha stabilito che gli operatori dei motori di ricerca su internet sono tenuti a cancellare dai loro risultati le informazioni “inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti” legati al nome di un privato cittadino, nel caso che quest’ultimo lo richieda.
La Corte ha infatti ritenuto meritevole di tutela la pretesa di un soggetto a non vedere comparire tra gli elenchi dei risultati delle ricerche le pagine web che ospitano contenuti che lo riguardano qualora:
Ciò anche nel caso in cui la pagina Internet indicizzata contenente l'informazione non venga rimossa dal sito "sorgente" e quindi il contenuto in questione possa continuare ad essere consultato in rete ma risulti più difficile da raggiungere per gli utenti.
L’importanza del GDPR e delle linee guida relative allo stesso risulta evidente in quanto disciplinano il diritto all’oblio tenendo conto dei diritti fondamentali all’informazione e alla dignità personale.
Ti potrebbero interessare:
Per rimanere sempre aggiornato segui il nostro Dossier gratuito sulla Privacy