Ancora un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate in tema di regime speciale per lavoratori rimpatriati introdotto dal D.Lgs. 147 2015 per incentivare il rientro in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni che fossero in precedenza per almeno due anni residenti all'estero con attività di studio o lavoro
Con il principio di diritto n. 4 pubblicato il 14.2.2020, viene stabilito che ai fini del raggiungimento dei 24 mesi fuori dall’Italia, il periodo di studio e quello di lavoro non sono cumulabili, ma è richiesto che o l’attività lavorativa ovvero quella di studio, si siano protratte per almeno 24 mesi.
Inoltre nello stesso documento l’Agenzia ha ricordato in merito all’attività di studio, che il requisito dello svolgimento negli ultimi 24 mesi si considera soddisfatto solo se al termine il soggetto consegua un titolo accademico, come la laurea o un master post lauream di durata pari ad almeno 2 anni .
Si ricorda che attualmente l'agevolazione , a seguito delle modifiche normative operate con l'articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, (cd. Decreto Crescita) in vigore dal 1° maggio 2019 prevede che per i contribuenti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2020 i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento. Lo sgravio è applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia.
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