News Pubblicata il 25/02/2020

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Calcolo TFR: rientra anche il premio fedelta

La Cassazione con ordinanza n. 3625 2020 afferma che il premio fedelta previsto dal ccnl è computabile ai fini del calcolo del TFR



La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 3625 del 13 febbraio 2020 ha affermato che anche il premio fedeltà previsto  dalla contrattazione collettiva aziendale è computabile ai fini del calcolo del tfr.  Il caso  giunto all'attenzione della suprema corte riguardava il dipendente di un istituto bancario  che chiedeva  l'accertamento del diritto al computo nel calcolo del TFR del c.d. premio di fedeltà previsto dalla contrattazione collettiva aziendale.

 Posto che  l'articolo 2120 del Codice civile, in tema di Trattamento di Fine Rapporto prevede che la retribuzione annua al da prendere in considerazione comprenda «salvo diversa previsione dei contratti collettivi…tutte le somme … corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale …».

La Corte di Appello, aveva   dato ragione al lavoratore affermando  il premio di fedeltà doveva essere computato  in quanto  somma con i requisiti previsti articolo 2120 del Codice civile, ovvero di dipendenza dal rapporto di lavoro, essendo rigorosamente collegato allo svolgimento dello stesso e di non occasionalità, in quanto t collegato al protrarsi dell'attività lavorativa per un certo periodo  di tempo. Inoltre, la Corte d'appello aveva ritenuto che dall'accordo aziendale  non discendeva in modo certo  la volontà di escludere il predetto premio dal TFR.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento conferma le conclusioni della  Corte di appello e ribadisce il costante orientamento giurisprudenziale che, non considerando la frequenza delle erogazioni, ma piuttosto la qualità dell'emolumento corrisposto,  considera preponderante la  «derivazione eziologica tra erogazione della prestazione e rapporto lavorativo,   ed esclude dal calcolo del TFR solo quelle prestazioni collegate a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite» (Cass. 21 luglio 2014, n. 16591).

Fonte: Corte di Cassazione



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